Nella FAQ Trasparenza 9.18, a una domanda relativa alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet, l’ANAC risponde:
"Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come “contratti esclusi”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell’allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In questo caso, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l’amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.”
L’ente verifichi dunque a quale fattispecie appartengono gli incarichi in oggetto:
- se appartenenti alla categoria dei contratti d’opera professionale, saranno comunicati attraverso il portale PerlaPA,
- se appartenenti alla categoria dell’appalto di servizi, non dovranno essere comunicati attraverso il portale PerlaPA.
27 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7440, sintomo n. 7538