Sanzioni relative al codice della strada elevate con autovelox

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
15 Marzo 2018

Da diversi anni è previsto il trasferimento del 50% delle sanzioni cds elevate a mezzo autovelox al proprietario della strada.

La stessa infatti oggi ha fatto pervenire una richiesta in tal senso per le sanzioni elevate dal 2013 al 2017.

Tuttavia si evidenzia che , per quanto riguarda l’anno 2013, questo Ente non ha mantenuto il residuo in quanto dalla stampa specializzata (che si allega in copia) emergeva che le quote relative all’anno 2013sarebbero restate comunque tutte a favore dei comuni in quanto non è stato emanato il decreto interministeriale Infrastrutture – Interno.

Pertanto si chiede di conoscere l’evoluzione della normativa e da quale anno questo Ente deve corrispondere alla provincia (in qualità di proprietario della strada) il 50% delle sanzioni CDS elevate a mezzo autovelox

Risposta

L’art. 142 (limiti di velocità) del Nuovo codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo le modifiche introdotte con l’art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, reca specifiche disposizioni per il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità. In particolare, il comma 12-bis dell’art. 142 stabilisce che “I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.”.

Il comma 12-ter prevede che “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

A sua volta, il comma 12-quater dello stesso art. 142 C.D.S. dispone che “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”.

Specifiche previsioni normative per l’attuazione dei criteri di ripartizione e di destinazione dei proventi di cui ai citati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 142 sono contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 25 della citata legge n. 120/2010. Il comma 2 dell’art. 25 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12- quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.

 

A sua volta il comma 3 dell’articolo 25 reca una specifica previsione relativamente ai tempi di attuazione della nuova normativa, stabilendo che “Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12- quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2”.

Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata superata per effetto di quanto stabilito nel comma 16 dell’art. 4-ter del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in forza del quale “Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quaterdell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

 

Quindi, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si ritiene sussistente ed attuale, anche in assenza dell’emanazione del decreto di cui all’art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, il vincolo sulle entrate in argomento, per la parte destinata agli enti proprietari delle strade ove è stato effettuato l’accertamento delle violazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all’art.142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).

 

Anche la Corte dei Conti ha confermato che i proventi risultanti dalla ripartizione del 50% delle sanzioni per le violazioni dell’articolo 142 accertate su strade di proprietà di enti diversi debbano essere accantonati in attesa del decreto attuativo previsto dall’art. 25 della l. 120/2010 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 10/2/2016 n. 18/2016/PAR, Delibera Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, 8/8/2014).

 

Tanto chiarito, per quanto interessa all’istante in relazione alla data a partire dalla quale all’Ente Provincia debba essere riconosciuta la quota di proventi sull’uso del misuratore di velocità, si specifica che il comma 2 dell’art. 25 della legge 29 luglio 2010 (G.U. n.175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 171) risulta in vigore dal 29 aprile 2012, nonostante la legge sia entrata in vigore il 13/08/2010; ciò in quanto lo stesso è stato modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. (G.U. n.99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85).

 

Dott. Pietro Cucumile 12/03/2018

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