Operatività delle previsioni di cui all'art. 10 bis e di cui all'art. 2, comma 7, della L. 241/1990
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiSi chiede se le evidenze della revisione del blocco liste vadano pubblicate.
Il legislatore si esprime in termini di pubblicazione solo con riferimento alle revisioni semestrali.
L'art. 39 conferisce ad ogni cittadino il diritto di prendere visione degli atti relativi alla revisione delle liste sezionali, analogamente a quanto stabilisce l'art. 18 per le liste regionali. A tal fine, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata degli elenchi di variazione, degli altri documenti relativi e di un'esemplare delle liste di sezione, deve rimanere depositata nell'ufficio comunale dall'11 al 20 aprile e dall'11 al 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale. Inoltre il sindaco, non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, con il medesimo manifesto (mod. 9) di cui al citato art. 18, rende noto il deposito della deliberazione stessa e delle liste sezionali, ed invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni elettorali, la circoscrizione delle stesse, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse e l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa anche una copia della deliberazione di che trattasi.
Pertanto i risultati della revisione del blocco liste non vanno pubblicati. Il Comune ne può dare evidenza in una notizia a disposizione dei cittadini per evidenziare i numeri con i quali si andrà a elezioni ma senza che vi sia un preciso obbligo di pubblicazione
3 Giugno 2024 Elena Turci
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3347, sintomo n. 3382
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: