Iscrizione all’IPA

Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
04 Giugno 2024

Si chiede se una società municipalizzata, compartecipata al 100% dal Comune, debba essere iscritta all’IPA.

Risposta

L’art. 6-ter del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) prevede che “1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. […] 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”.

AGID ha adottato delle linee guida che attengono tale indice (https://indicepa.gov.it/ipa-portale/documenti), specificando il campo soggettivo di applicazione che è stato così individuato:

Sono tenuti pertanto ad iscriversi all’IPA:

a) le pubbliche amministrazioni [di seguito PA] e i gestori di pubblici servizi [di seguito GPS], [lettere a) e b) dell’art. 2, comma 2 del CAD, come previsto dall’articolo 6-ter del CAD];

b) i soggetti e le società presenti nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 [di seguito SCEC] richiamati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013, che individua l’IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche.

c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 se già non ricompresi nei precedenti punti a) e b) [di seguito STAZIONI APPALTANTI].

A ulteriore specificazione, nelle FAQ attinenti il registro in questione (1.1), AGID precisa che “L'accreditamento in IPA è obbligatorio per:

• Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI), autorità di sistema portuale e autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione [articolo 2, comma 2, lettera a del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82];

• Gestori di pubblici servizi [articolo 2, comma 2, lettera b del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82];

• Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

• Società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico indicate a fini statistici dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

• Stazioni Appaltanti individuate come le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In altre FAQ (1.2 e 1.3), l’Agenzia puntualizza quali sono le categorie di enti che possono chiedere l'accreditamento ad IPA (richiamando un apposito documento predisposto e presente nella pagina al link sopra riportato, titolato “Categorie Enti”) e le informazioni che devono o possono inserire nello stesso, precisando altresì che, comunque, la natura giuridica di un Ente non si può desumere dall'avvenuto accreditamento presso il portale IPA, poiché l'Indice ha come obiettivo la pubblicità dei domicili digitali degli enti e non la loro classificazione.

Ciò premesso, qualora l’azienda municipalizzata in questione rientri in una delle suddette categorie, in virtù di quanto sopra illustrato sarà tenuta all’iscrizione presso l’elenco in questione.

3 Giugno 2024              Alessandro Rizzo

 

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