Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiSi chiede se un nubendo beneficiario di amministratore di sostegno, nominato per la gestione del patrimonio e conto corrente, può in fase di celebrazione del matrimonio effettuare in autonomia la scelta del regime patrimoniale o se sia necessario l’intervento dell’amministratore ed eventualmente la sua firma.
L’art.404 del Codice Civile introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6 prevede l’istituto dell’amministrazione di sostegno che ha la finalità di tutelare una persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. In questo caso la persona in difficoltà viene assistita da un amministratore di sostegno (AdS) nominato dal giudice tutelare del luogo in cui l’amministrato ha la residenza o il domicilio.
L’amministratore di sostegno ha, dunque, il compito di assistere nella gestione dei rapporti personali e patrimoniali i soggetti che si trovano in uno stato di “debolezza”, non così grave da dover ricorrere ad un provvedimento di interdizione (che, fra l’altro, lo priverebbe anche della capacità di contrarre matrimonio).
Essendo, la casistica relativa all’adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno, molto varia, è necessario, nel caso che venga da questi esternata la volontà di contrarre matrimonio, farsi produrre una copia del provvedimento del Tribunale, in modo da verificare con precisione in quali ambiti e in quale misura il magistrato ha ritenuto necessaria l’assistenza del curatore.
Nel caso di specie, visto che l’amministratore è stato nominato proprio per tutelare la gestione delle sostanze dell’amministrato, ritengo corretto che quest’ultimo debba essere assistito dall’AdS nel caso che voglia derogare al regime patrimoniale legale.
Nella pratica (in analogia con quanto previsto all’art.165 “Capacità del minore”, che prevede, per le convenzioni matrimoniali, la necessità di assistenza del minore ammesso a contrarre matrimonio) aggiungerei nel corpo dell’atto di matrimonio, dopo la formula n.62, la frase: “Lo sposo ha espresso la propria volontà con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (aggiungere le generalità dell’AdS e gli estremi del provvedimento di nomina)” e farei sottoscrivere l’atto di matrimonio anche all’AdS. Niente, invece, deve apparire nell’annotazione a margine, né negli estratti di matrimonio.
Infine aggiungo per completezza che, nel caso lo sposo non voglia derogare al regime della comunione dei beni (regime patrimoniale legale), non occorre fare alcunché, in quanto l’applicazione del regime patrimoniale legale è una conseguenza prevista dalla norma che si applica ope legis (e salvo deroga) a tutti coloro che contraggono matrimonio.
3 Giugno 2024 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3348, sintomo n. 3383
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