Incompatibilità assoluta componente di RSU con incarico in organismi istituzionali (consigliere comunale e regionale)
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2018 veniva costituita la delegazione trattante di parte pubblica, come Presidente veniva nominato il Segretario Comunale.
Il 1° dicembre 2023. Il Segretario Comunale veniva posto, per raggiunti limiti d'età, in quiescenza.
Al suo posto, visto il regolamento degli uffici, viene nominato come Vice Segretario Vicario un dipendente di categoria D1.
Si chiede: la Giunta Comunale deve nominare una nuova Delegazione di Parte Pubblica?
Indipendentemente dal pensionamento di uno dei componenti la delegazione, l’ente doveva procedere alla nuova costituzione ai sensi dell’art. 8, c. 2, CCNL 16.11.2022:
“2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.”
Quanto alla composizione, l’ARAN si è espressa con nota n. 4260/2004:
“La individuazione dei componenti e del presidente, se previsto, della delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo e i poteri gestionali. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, gli organi di governo delle Amministrazioni di norma non partecipano alla delegazione trattante.
La delegazione trattante di parte pubblica, di norma indicata nei CCNL, svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (...).
I titolari della contrattazione possono avvalersi della assistenza del personale del proprio o di altri uffici dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia espressamente prevista la delega da parte del titolare del potere di rappresentanza ad altro soggetto, dell'esercizio di tale facoltà sarà data informazione all'apertura della trattativa, ferma comunque rimanendo la titolarità della negoziazione in capo al dirigente responsabile dell'Ufficio.
Se la complessità della materia lo richiede nulla vieta all'Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica trattante nella conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre, la norma generale che né la delegazione di parte sindacale, né quella di parte pubblica possono intervenire nella composizione della altrui delegazione.”
Il dipendente appartenente all’Area Funzionari che svolge le funzioni di vice segretario ha dunque titolo per essere nominato componente della delegazione di parte pubblica.
3 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7458, sintomo n. 7556
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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