Interventi edilizi agevolati e compartecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali

Prime osservazioni sull'art. 4-ter del DL n. 39/2024

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di Petrulli Mario
04 Giugno 2024

 

Il decreto e la legge di conversione
Sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.
Fra le disposizioni rilevanti si deve segnalare l’art. 4-ter (1) del decreto, rubricato Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

La compartecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali: le fonti normative rilevanti
Il coinvolgimento dei comuni nella lotta all’evasione non è una novità: ed infatti, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo cui, “Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso” (la quota è stata aumentata al 50% dall’art. 2, comma 10, lett. b) della Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; dal 2012 al 2021, la quota riconosciuta è stata pari al 100%).

Si tratta delle cc.dd. segnalazioni qualificate (2), che prevedono una cooperazione tra comune e Agenzia delle entrate (formalizzata tramite apposita convenzione); in estrema sintesi, l’ente locale, tramite l’accesso ad una serie di dati e l’incrocio di informazioni disponibili in proprio, segnala all’Agenzia una serie di elementi di criticità su determinati contribuenti, nei seguenti settori: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all’estero; disponibilità di beni e di servizi di rilevante valore, indicativi di capacità contributiva.

Si pensi alla seguente possibile segnalazione qualificata: “Il titolare di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande ha dichiarato in data 05/01/2019 ai fini TARSU di svolgere la propria attività in un locale di 75 mq. Dal controllo del Comune effettuato in data 12/05/2020 ai fini dell’accertamento TARSU è emerso che il locale, destinato alla somministrazione (pizzeria) è di 125 mq. Dalla banca dati dell’Ufficio commercio è stato riscontrato che nella richiesta di autorizzazione sono stati indicati 75 mq di superficie di vendita”.

A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono riguardare:

  • situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riferimento all’economia sommersa e all’utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte;
  • controllo dei redditi dei fabbricati locati derivante da: accertamenti ICI/IMU per immobili che, contrariamente a quanto dichiarato o pagato, risultino affittati; assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire di agevolazioni in materia ICI/IMU e imposte dirette; rilevazione di affitti “in nero”;
  • plusvalenze da cessione di aree edificabili e fabbricati relative a: soggetti che hanno effettuato cessioni di terreni agricoli ad un prezzo significativamente più alto rispetto ai valori di mercato, quale indizio che potrebbe trattarsi di aree edificabili; soggetti che hanno effettuato cessioni di terreni edificabili ad un prezzo significativamente più basso rispetto ai valori di mercato, quale indice di una possibile omissione di corrispettivi; 
  • situazioni relative a soggetti che, fittiziamente, hanno trasferito la residenza all’estero negli stati o territori considerati a fiscalità privilegiata dalla normativa vigente.

Le segnalazioni contengono il nome e il cognome, il codice fiscale e/o la partita IVA del contribuente e gli atti, fatti e negozi che, rilevati, evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi. 

L’Agenzia procede alle conseguenti verifiche e all’eventuale adozione delle misure sanzionatorie
Ancora, già in passato, l'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) aveva previsto che, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario: 

  • il comune interessato ottiene il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili prima non dichiarati in catasto; 
  • i singoli comuni ottengono l’accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa; 
  • i comuni hanno altresì accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

Le segnalazioni qualificate nel settore dell’edilizia/urbanistica già previste
Prima del nuovo decreto era già prevista la possibilità delle segnalazioni qualificate nella materia dell’edilizia/urbanistica, con riferimento alle ipotesi: 

  • di lottizzazione abusiva, attraverso l’individuazione dei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni e in assenza di correlati redditi dichiarati;
  • di abusi edilizi, attraverso l’individuazione di professionisti/imprese che hanno partecipato, fornendo prestazioni professionali a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

Le nuove segnalazioni: elementi di attenzione per gli uffici tecnici
Adesso, il nuovo decreto prevede che il comune proceda alle segnalazioni qualificate all’Agenzia se nell’ambito delle normali e dovute attività di vigilanza e controllo in materia edilizia (previste in particolare dall’art. 27 (23) del Testo Unico Edilizia) rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi:

  • per l'efficienza energetica nelle varie forme (4) (e, quindi, anche nel caso del c.d. super-bonus), sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (5);
  • di recupero del patrimonio edilizio (6);
  • di adozione di misure antisismiche (7) ; 
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (8); 
  • di installazione di impianti fotovoltaici (9); 
  • di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (10); 
  • di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (11). 

Data per scontata la volontà del legislatore di contrasto alle frodi nell’attuazione degli interventi agevolati e di deterrenza, la norma pone diversi profili di attenzione che devono essere brevemente analizzati.
In primo luogo, il testo della disposizione sembra indicare un obbligo di segnalazione in capo ai comuni: se tale interpretazione è esatta, è necessario che i comuni provvedano a convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate. A tal fine, può ritenersi opportuna l’adozione di una delibera di Giunta che, preso atto della novità normativa, dia istruzioni al dirigente dell’ufficio tecnico affinchè:

  • predisponga un piano operativo;
  • avvii la necessaria interlocuzione con l’Agenzia per addivenire alla successiva stipula della indispensabile convenzione (il cui schema dovrà essere preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale).

Per i comuni che già hanno sottoscritto una convenzione sarà necessario procedere alla relativa integrazione.

In secondo luogo, la norma mira a dare priorità a determinati ambiti nell’attuazione della già doverosa attività di vigilanza edilizia del territorio, in capo al responsabile dell’ufficio tecnico, ossia agli interventi edilizi agevolati, nella varie forme previste dall’ordinamento. È evidente che, se le segnalazioni si appalesano in termini di obbligo, il responsabile dell’ufficio tecnico deve prevedere un’attività di controllo (sia su base documentale sia tramite sopralluoghi) mirata a dette operazioni; a tale scopo, potrà avvalersi del personale dell’ufficio e di quello di Polizia Municipale (quest’ultimo già, di norma, impegnato anche nelle attività di contrasto agli abusi edilizi), senza escludere, inoltre, per quanto avviene la fase delle segnalazioni, il coinvolgimento organizzativo delle risorse dell’ufficio tributi, per una ottimizzazione delle attività. Conseguenza dell’obbligo è la responsabilità (erariale e disciplinare) in caso di inerzia.

In terzo luogo, scatta un obbligo di formazione in capo ai dipendenti dell’ufficio tecnico (responsabile compreso) sulle segnalazioni qualificate, sulle modalità operative, sulla gestione delle informazioni, sul corretto trattamento dei dati e così via. Se si ritiene corretta l’interpretazione della norma secondo cui siamo dinanzi ad un’attività obbligatoria, allora è necessario prevedere un’attività formativa specifica in sede di PIAO per tutto il personale coinvolto.

In quarto luogo, le segnalazioni diventano anche un obiettivo strategico nel piano degli obiettivi.

In quinto luogo, è necessario ragionare su quali sono le somme che spetteranno ai comuni: considerato che quelle correlate ad eventuali abusi sono già di spettanza dell’ente locale, le nuove entrate saranno quelle connesse ai tributi di competenza statale accertati e riscossi a seguito delle segnalazioni e relative sanzioni. 

In sesto luogo, si dovrebbe/potrebbe prevedere anche un regolamento per destinare una parte delle nuove entrate ai dipendenti coinvolti: si tratta di un aspetto estremamente delicato, che dovrà essere oggetto di approfondimento non solo da parte dell’ente ma anche da parte dei rappresentanti sindacali dei dipendenti (12).

Ancora, sotto l’aspetto contabile, sarà necessario prevedere un apposito capitolo di entrata in bilancio, nel quale confluirà la somma di spettanza dell’ente locale, oggetto di trasferimento con cadenza annuale.

Per quanto ovvio, sarà necessario attendere i prossimi interventi ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, per poter meglio comprendere le modalità attuative della nuova disposizione.  Ad ogni buon conto, è facile prevedere un aggravio operativo in capo all’ufficio tecnico, reso ancor più complesso e di non facile attuazione dall’esiguità delle risorse solitamente disponibili.
Al contempo, però, potremmo essere dinanzi ad un’opportunità per il responsabile dell’ufficio: riuscire a dare concreta attuazione ai nuovi controlli potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso di trasformazione dei responsabili in project manager, espressione oggi più che mai di moda e che rappresenterà, a mio avviso, la natura evoluzione della figura dei dirigenti/responsabili comunali nel prossimo futuro, considerata l’elevata mole di adempimenti e le competenze multidisciplinari necessarie oggi per poter assolvere efficacemente il ruolo.


Articolo di Mario Petrulli


(1) Art. 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.  
2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

(2) Per approfondire: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/accertamenti-fiscali-e-comuni-segnalazioni-qualificate-1 
(3) Art. 27 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.)o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

(4) Di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119.
(5) Di cui all’art. 119 del decreto legge n. 34/2020.
(6) Di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi – DPR n 917/1986).
(7) Di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto n. 34/2020.
(8) Di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(9) Di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto.
(10) Di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto n. 34/2020.
(11) Di cui all'art. 119-ter del decreto n. 34/2020.
(12) Come avviene già per alcuni tributi e per gli incentivi tecnici.


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