Dipendente in convenzione e retribuzione di risultato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Giugno 2024

La retribuzione di risultato di un dirigente dipendente di altro ente in convenzione al 50% presso il nostro ente deve essere riproporzionata alla percentuale della convenzione?

Si precisa che allo stesso sono state conferite tutte le funzioni dirigenziali proprie del posto appunto vacante.

Risposta

Va innanzitutto precisato che, quando nel quesito si parla di dirigente, il riferimento non può essere a un dipendente di qualifica dirigenziale, ai quali non è possibile applicare la normativa sull’utilizzo di personale in convenzione.

Detto ciò, si veda l’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022:

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.” 

L’ente che utilizza il dipendente dovrà perciò tenere conto della ridotta prestazione lavorativa anche nell’erogazione della retribuzione di risultato.

4 giugno 2024               Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7459, sintomo n. 7083

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