Fondo aree svantaggiate confinanti con regioni autonome, pubblicati QUESITI dei comuni sul Decreto di bando 4 aprile 2025 – Annualità 2024-2025-2026
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiL'ASP, Azienda pubblica servizi alla persona ex Legge Regione Marche n. 5/2008 e successivo regolamento regionale n. 2/2009, può essere beneficiario del 5 per mille?
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori (art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111,):
a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
f) sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici oltre che (attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172);
g) al sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).
La prima ipotesi identifica gli enti non commerciali iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’accesso al quale risulta negato alle amministrazioni pubbliche e agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle stesse (D.Lgs. 117/2017, articolo 4 comma 2): alle ASP, che pure per tipologia di attività svolte potrebbero essere interessate, difetta pertanto il requisito soggettivo.
L’unica ipotesi che può ritenersi astrattamente riferibile all’istante fa riferimento alla lettera d) dell’elencazione proposta, ossia alla possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille delle trattenute IRPEF alle attività sociali svolte dal Comune di residenza, stabilendo genericamente che le somme raccolte con il 5 per mille siano destinate per finanziare e possibilmente ampliare le attività svolte nel campo sociale, in particolare per il sostegno alle famiglie con minori a carico, in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche. In tale caso i contribuenti devono firmare nell'apposito riquadro senza indicare alcun codice fiscale: i fondi affluiscono pertanto al Comune di residenza, e il beneficio per l’ASP può derivare solo indirettamente dal rapporto con gli enti locali di riferimento.
5 giugno 2024 Fabio Bertuccioli
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