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Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiUna società agricola che gestisce un agriturismo vorrebbe destinare una parte dei propri terreni per lo svolgimento di un'attività di campo di tiro/poligono ai sensi dell'art. 57 TULPS. Si chiede se tale attività possa rientrare tra quelle connesse all'attività agrituristica inquadrandola tra le attività sportive.
La Legge Regionale Emilia Romagna 31/03/2009, n. 4 recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole.”, all’Articolo 3, comma 2, lettera d), stabilisce che rientra nell’agriturismo anche “…organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, …, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.”.
L’Articolo 57 del T.U.L.P.S. dispone che è necessaria la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
L’attività sportiva di cui parla la Legge regionale 4/2009 è un’attività libera non soggetta ad alcuna licenza limitata agli alloggiati, finalizzata alla valorizzazione del territorio e delle attività dell’azienda agricola.
L’attività di campo di tiro o poligono di tiro non rientra nella fattispecie elencata dalla Legge Regionale citata.
6 Giugno9 2024 Ambrogio Fichera
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