Conto annuale 2024 – fissata la scadenza della rilevazione della consistenza del personale e delle spese sostenute dalle PA
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNella delibera di giunta concernente le progressioni verticali fra aree, tra i requisiti di ammissione è stato inserito: "essere in servizio presso questo ente", inteso come prestare fisicamente la propria opera presso l’ente.
Da settembre 2023 sono in assegnazione temporanea ex art. 42-bis, D.lgs. n. 151/2001 presso il Comando di Polizia Locale di un altro ente.
Si chiede se tale assegnazione faccia venir meno il possesso di tale requisito.
Si deve premettere che qualsiasi requisito non previsto dalla norma contrattuale e dalla legge per partecipare alla procedura di progressione non è legittimo.
In particolare, si rammenta che:
A) ai fini delle progressioni in deroga previste dall’art. 13, c. 6, CCNL 16.11.2022:
“6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”
B) ai fini delle progressioni tra le aree a regime previste dall’art. 15, CCNL 16.11.2022, la procedura comparativa è basata:
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis, D.lgs. n. 151/2001 prevede che, per tutto il periodo di assegnazione, il relativo posto non possa essere occupato (il comma 2 recita: “2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”).
Si tratta, in effetti, di una forma di comando di personale che trova la sua motivazione giuridica nell’agevolare un lavoratore con figli molto piccoli avvicinandolo al luogo di lavoro del coniuge.
Come nel comando, dunque, il dipendente rimane giuridicamente dipendente dell’amministrazione di appartenenza.
Tale istituto (ex art. 56, T.U. n. 3/1957) prevede che il pubblico dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, presti temporaneamente servizio presso un'altra P.A. e comporta dunque l'obbligo di prestare servizio presso un ente diverso da quello di appartenenza senza però entrare nel suo organico.
Poiché il dipendente temporaneamente assegnato rimane nella dotazione organica dell’ente di appartenenza, si ritiene che non sia legittimo interpretare la locuzione “essere in servizio presso questo ente” diversamente da “essere dipendente a tempo indeterminato”.
10 Giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7463, sintomo n. 7560
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: