Avvisi, preavvisi e solleciti: gli alert per mettersi in regola

FISCO OGGI – 10 giugno 2024

Servizi Comunali Contenzioso tributario

11 Giugno 2024

FISCO OGGI

Avvisi, preavvisi e solleciti: gli alert per mettersi in regola

10 Giugno 2024

Focus sulle comunicazioni previste dalle disposizioni normative, che precedono l’attivazione delle procedure di recupero nei casi di mancato pagamento di somme dovute

Avvisi, preavvisi e solleciti sono le comunicazioni di mancato pagamento, che un contribuente riceve se non ha provveduto al versamento di quanto già richiesto in precedenza, con cartelle o avvisi di accertamento esecutivo o di addebito, e prima dell’attivazione delle procedure di recupero. Con queste comunicazioni l’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda all’interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate, ovvero si consolidino, le procedure di riscossione per il recupero del credito. Vediamo quali sono in dettaglio.

Sollecito di pagamento
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria”, spedito per posta semplice, che contiene l’invito a mettersi in regola con i pagamenti. Per quanto riguarda i contribuenti con debiti fino a mille euro, la norma (articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012) dispone il divieto di avviare procedure cautelari o esecutive, relativamente a debiti di tale entità, se non dopo aver preliminarmente inviato al contribuente uno specifico sollecito di pagamento e dopo che siano decorsi inutilmente (per esempio, senza il pagamento o eventuale istanza di rateizzazione) 120 giorni dall’invio del sollecito stesso. La comunicazione contiene le informazioni di carattere generale relative alle modalità per effettuare il versamento oppure, nei casi previsti dalla normativa, per rateizzare le somme dovute, il dettaglio degli importi da pagare, la descrizione della tipologia di crediti in riscossione, l’anno di riferimento, l’ente creditore che li richiede e l’indicazione dell’ammontare di ciascuna voce di debito.

Prima dell’attivazione delle procedure cautelari (fermo di beni mobili registrati - più comunemente fermo amministrativo - e ipoteca su un immobile) ci sono due tipologie di comunicazione che vengono disposte: sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve un preavviso (comunicazione preventiva) che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola.

Il preavviso di fermo
Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione preventiva che l’agente della riscossione, in base alla legge (articolo 86, del Dpr n. 602/1973) è tenuto a notificare al contribuente (o a eventuali coobbligati) intestatario di beni mobili registrati, iscritti nei pubblici registri, prima di poter disporre il provvedimento stesso di fermo amministrativo. Il preavviso concede al debitore 30 giorni dalla notifica per mettersi in regola e contiene l’avvertenza che, trascorsi i 30 giorni senza che vi sia stato pagamento oppure una richiesta di rateizzazione o sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge nonché un annullamento del debito, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico registro automobilistico (Pra) sul veicolo a motore indicato nell’atto. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro lo stesso termine dei 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (Dl n.69/2013, "decreto del fare") oppure qualora sia adibito a uso di persona diversamente abile. La comunicazione di preavviso contiene le informazioni utili per il pagamento, riporta il prospetto delle somme da pagare, delle singole cartelle, della tipologia dei crediti in riscossione, l’indicazione dell’ente creditore che li richiede, la ripartizione delle voci che compongono il debito, il termine e l’organo giurisdizionale a cui rivolgersi in caso di impugnazione dell’atto.

Preavviso di ipoteca
Un’altra comunicazione preventiva, prevista dalla legge (articolo 77 del Dpr n. 602/1973), è il preavviso di ipoteca, che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente prima di attivare la procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di proprietà. Il preavviso invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all’iscrizione di ipoteca vera e propria. Trascorso tale termine, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, in mancanza di provvedimenti di annullamento o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla conservatoria competente. L'ipoteca può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20mila euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L’iscrizione di ipoteca viene comunicata al contribuente con una apposita comunicazione, inviata tramite raccomandata a/r.

Avviso di intimazione
L’avviso di intimazione è l’atto che l’agente della riscossione notifica al contribuente prima dell’avvio delle procedure esecutive (pignoramento), nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento. L’avviso concede al debitore 5 giorni dalla notifica per effettuare il versamento di quanto dovuto, con la possibilità, comunque, di poter chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge. L’avviso di intimazione, in base alla normativa vigente (articolo 50, Dpr n. 602/1973 e articolo 26, Dl Semplificazioni n. 76/2020) perde la propria efficacia trascorso un anno dalla sua notifica e, in tal caso, qualora si debba proseguire nell’attività di recupero del credito con l’avvio di ulteriori procedure esecutive, si dovrà notificare un nuovo avviso di intimazione.

 

Fonte: Fisco Oggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/riscossione/articolo/avvisi-preavvisi-e-solleciti-alert-mettersi-regola

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