Fondo risorse decentrate incapiente per l’erogazione dell’indennità di turno

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Giugno 2024

In sede di liquidazione indennità turno è emerso che la somma nel Fondo 2023 è incapiente. Le risorse per la performance sono al limite del 30%. Si sono ipotizzate varie soluzioni:

1) Ridurre le risorse per performance al di sotto del 30%;

2) Effettuare taglio proporzionale su tutte le voci del Fondo;

3) Finanziare somma mancante anticipandola dal Fondo 2024;

4) Ridurre per l'importo necessario la somma destinata a differenziali stipendi.

Quale soluzione adottare? I sindacati vanno interessati?

Risposta

Si presume, innanzitutto, che il fondo 2023 sia stato costituito nei tempi previsti e che il contratto decentrato sia stato sottoscritto entro il 31.12.2023.

La fattispecie illustrata nel quesito descrive un Fondo istituito, esemplificando, con risorse in entrata pari a 100 e risorse effettivamente utilizzate in uscita pari a 110.

Ciò implica, tra l’altro, che in sede di rendiconto 2023 l’ente non abbia rilevato economie sul fondo 2023.

In particolare, l’ente ha verificato l’insufficienza dei fondi stanziati per finanziare l’indennità di turno del personale. Si tratta, dunque, di emolumenti da erogare a fronte di prestazioni lavorative già autorizzate ed eseguite.

Poiché non è possibile la modifica ex post di quanto già contrattato, si deve applicare l’art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui dispone:

“(…) In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. (…)”.

In sede di costituzione del fondo 2024, l’ente decurterà il fondo delle somme necessarie al recupero di quanto indebitamente erogato l’anno precedente.

Il CCNL non prevede che le organizzazioni sindacali siano informate specificamente del superamento del fondo in sede di destinazione.

Poiché, “i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo” sono oggetto di contrattazione (v. art. 7, c. 4, lett. a), CCNL 16.11.2022), in tale sede, sulla base del fondo costituito per il 2024, le RR.SS.UU. saranno informate del superamento rilevato in sede di liquidazione del fondo 2023 e delle corrispondenti modalità di recupero. 

11 giugno 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7469, sintomo n. 7566

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