Ripresa del lavoro dopo donazione di sangue

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Giugno 2024

Un dipendente donatore di sangue vorrebbe riprendere il lavoro dopo la donazione iniziando con circa 2 ore di ritardo rispetto all'orario solito. Il certificato rilasciato dal medico che autorizza il prelievo prevede di assentarsi dal lavoro per 24 ore. Può presentare quel certificato come permesso per le 2 ore d'assenza ed iniziare il lavoro il giorno stesso della donazione?

 

Risposta

L’art. 8, c. 1, L. 21 ottobre 2005, n. 219 dispone:

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Se il dipendente decide di non usufruire di tale diritto e prende servizio, la giornata lavorativa deve considerarsi ordinaria.

Ne deriva che il lavoratore deve completare l’orario di servizio previsto per quel giorno. 

Se non lo fa, entrando con due ore di ritardo come indicato, ad esempio, nel quesito, accumula un debito orario da recuperare secondo le modalità individuate dal dirigente/responsabile.

Si tratta di una fattispecie analoga a quella affrontata dall’ARAN nell’orientamento applicativo RAL-1428, riguardante un dipendente che rientra da una giornata di ferie:

In mancanza di una diversa e specifica disciplina (…), si ritiene che il dipendente richiamato dalle ferie per motivi di servizio sia tenuto a rendere l’ordinaria prestazione di lavoro, anche sotto il profilo della durata.

Pertanto, rispetto a questa fattispecie, non assume alcun rilievo l’ora specifica in cui si sia presentato in servizio. 

Infatti, la giornata del rientro in servizio è tornata ad essere una ordinaria giornata lavorativa (la stessa sarà fruita dal dipendente nel prosieguo del tempo).

Se, quindi, il richiamo avviene in una giornata in cui l’orario di lavoro ha una durata di sei ore e la prestazione effettiva del dipendente si svolge per quattro ore, questi avrà comunque un debito orario di due ore (che potrà recuperare successivamente).

Analogo discorso vale nel caso di un eventuale rientro nelle sole ore pomeridiane.

Non si pone, quindi, un problema di particolare trattamento economico da riconoscere al dipendente, in quanto venendo in considerazione una ordinaria giornata lavorative essa viene remunerata nell’ambito dello stipendio mensile.”

12 giugno 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7475, sintomo n. 7572

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