Rimborso delle spese di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro o di svolgimento di incarico

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata – Sentenza 9 febbraio 2018, n. 10

Servizi Comunali Rimborso spese viaggio
di Redazione: Galli Gianluca
16 Marzo 2018

MASSIMA

Il Requirente deduce che gli esborsi da lui effettuati sono del tutto ingiustificati, e come tali produttivi di un notevole danno per l’ente, non essendo assolutamente previsto da alcuna norma il rimborso in favore dei pubblici dipendenti e/o amministratori, delle spese di viaggio per recarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro o di svolgimento di incarico; che, anzi, siffatto riconoscimento contrasta apertamente con il principio desumibile dall’art.12 del D.P.R. n.3 del 1957, secondo cui l’impiegato deve fissare la propria residenza nel luogo ove ha sede l’ufficio e si appalesa, altresì, violativo delle specifiche disposizioni di legge (n. 417 del 1978 e n.866 del 1973), secondo cui, l’indennità di trasferta è dovuta nei soli casi di “…missioni fuori dalla ordinaria sede di servizio…”, nonché dei principi generali di sana gestione delle risorse pubbliche ed efficienza dell’amministrazione di cui all’art.1 della legge n.241 del 1990 delle limitazioni di spesa recate dal D.l. n.78 del 2010.

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