Ricalcolo della rate pregresse di un mutuo della Cassa DD.PP.: natura della spesa e relativo finanziamento.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Giugno 2024

La CDP ha comunicato che a seguito di una loro anomalia tecnica si è verificato un errore nel calcolo della quota interessi di un mutuo a tasso variabile. La stessa ha provveduto al ricalcolo delle rate pregresse e regolarmente pagate per gli anni 2022 e 2023 e ne ha richiesto il pagamento per la differenza. La differenza, pari € 12.500,00, può essere considerata una passività pregressa oppure deve essere trattata come un debito fuori bilancio? Può essere finanziata con applicazione dell’avanzo libero?

Risposta

La nozione di “passività pregresse” non trova riscontro in una definizione normativa, ma è frutto della elaborazione della dottrina e soprattutto della magistratura contabile: secondo quest’ultima detti oneri sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è a suo tempo proceduto a regolare impegno ai sensi dell’art. 183 TUEL, ma che, per fatti non prevedibili, generalmente collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura per insufficienza dell’impegno contabile preventivamente assunto ai sensi dell’art. 191 TUEL (in questo senso: CdC Sicilia, n. 81/2022); proprio perché le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo invece debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (CdC Campania, n. 9/2007; (CdC Lombardia, n. 339/2013, n. 82/2015 e n. 175/2023).

Alla luce delle considerazioni che precedono la somma indicata nel quesito risulterebbe determinatasi per esclusivo comportamento del soggetto creditore, e quindi al di fuori di qualsiasi determinazione o volontà dell’Ente: in quanto tale detta spesa è pertanto da qualificare, a parere dello scrivente, come “passività pregressa”.

Per quanto riguarda il relativo finanziamento, può trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 187, comma 2, del TUEL, secondo il quale la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c)  per il finanziamento di spese di investimento; 

d)  per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e)  per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La elencazione suddetta rappresenta un tassativo ordine di priorità, per cui l’utilizzo dell’avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle elencate in precedenza risultino soddisfatte; ritenendo che la spesa indicata nel quesito configuri, proprio per la sua straordinarietà, una spesa corrente non ricorrente, e quindi a carattere non permanente (precedente lettera d), per poter legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo per il finanziamento di una spesa di tal genere la corrispondente delibera di applicazione dell'avanzo dovrà esplicitamente dare atto della non sussistenza:

a) di debiti fuori bilancio;

b) della necessità di adottare misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

c) di spese di investimento da finanziare.

13 giugno 2024             Ennio Braccioni

 

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