Mancata collaborazione di un ente per gli accertamenti ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 223/1989 e vertenza anagrafica

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
19 Giugno 2024

Abbiamo inviato una segnalazione di variazione di dimora abituale di un cittadino residente nel nostro comune ad un altro comune (su dichiarazione di cittadino interessato che ha fornito l'indirizzo). Dopo vari solleciti da parte del nostro ufficio, avvenuti via PEC e telefonicamente nell'arco di 8 mesi, il comune di presunta dimora abituale non provvede ai relativi accertamenti. Chiediamo come possiamo dar seguito al procedimento in modo corretto, in assenza di riscontro dal suddetto comune.

Risposta

Spiace davvero tanto prendere atto che ancora esiste una forma di “resistenza” verso l’applicazione di determinate norme, quale ad esempio, l’art. 16 d.P.R. n. 223/1989, poste dal legislatore con l’intento ben preciso di dare agli ufficiali di anagrafe strumenti efficaci per la regolare tenuta dell’anagrafe.

L’art. 16 d.P.R. n. 223/1989 è molto chiaro nel disporre che “1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti”.

Si tratta di una delle disposizioni più ampiamente disattese, per vari motivi, non ultimo il fatto che è assai scomodo intervenire quando manca la volontà della persona di regolarizzare la propria posizione anagrafica.

Peraltro, il ruolo dell’ufficiale di anagrafe non è affatto semplice e l’obiettivo della regolare tenuta dell’anagrafe incontra molti ostacoli: non solo quelli più prevedibili, provenienti dai cittadini, ma anche quelli provenienti da altre Pubbliche amministrazioni e, più in dettaglio, da colleghi.

Si registra, infatti, troppo spesso, la mancata collaborazione fra uffici, collaborazione che prende forma anche nel dare risposte formali al comune che invia la segnalazione. Può trattarsi anche di una risposta negativa, ma una risposta deve essere fornita e deve essere motivata. Il comune che riceve la segnalazione ha infatti l’obbligo di effettuare tutti gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto gli è stato segnalato; nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, dovrà invitare gli interessati a rendere le prescritte dichiarazioni e, in mancanza, dovrà provvedere, d'ufficio, alla regolarizzazione della posizione anagrafica degli interessati.

Tutto ciò premesso, codesto comune deve aprire una vertenza anagrafica ai sensi dell’art. 19 bis d.P.R. n. 223/1989. Riporto, per completezza, la norma appena citata: “Art. 19-bis. Vertenze anagrafiche.

1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere”.

In sostanza, se il comune destinatario della segnalazione e che non ottempera agli obblighi anagrafici ricade nella stessa provincia di Codesto Comune, la vertenza viene risolta dalla Prefettura. Diversamente, viene risolta dal Ministero dell’interno.

Consiglio di rinnovare la segnalazione al comune, aggiungendo l’avviso che, in caso di mancata risposta alla segnalazione, si procederà ad aprire la vertenza.

18 Giugno 2024            Liliana Palmieri

 

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