La cancellazione dall’albo de quo costituisce un provvedimento amministrativo che consente all’interessato di accedere ad ogni documento utile alla propria difesa a norma della legge n. 241/1990, avendo un interesse diretto, immediato e concreto, prevalente anche su quelli eventuali di riservatezza.
La cancellazione dall’albo deve seguire ad un’istruttoria volta ad accertare, in contraddittorio con le parti, sia la verità dei fatti sia la gravità della condotta del presidente di seggio.
È pacifico, innanzitutto, che tanto l’iscrizione quanto la cancellazione dall’Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio costituiscono espressione di una potestà amministrativa, cui è correlata, in capo agli elettori iscritti, una situazione soggettiva, certamente tutelabile - attesa la loro posizione differenziata e qualificata - di interesse legittimo, distinta dal diritto di elettorato attivo e passivo.
L’organo preposto alla gestione dell’Albo dei Presidenti di seggio, prima di procedere alla cancellazione di un soggetto iscritto deve adeguatamente considerare, dandone poi conto nella motivazione del provvedimento, l’effettiva gravità dell’inadempienza, il pregiudizio effettivamente arrecato alla regolarità del procedimento elettorale, la colpevolezza, gli eventuali precedenti sfavorevoli, nonché il comportamento successivo dell’interessato, con particolare riguardo all’impegno nell’elidere od attenuare le conseguenze della condotta censurata (cfr., ad es. TAR Veneto, I, n. 500/2000; TAR Veneto, I, n. 907/200; Tar Veneto, I, n. 1560/2008 e n. 2100/2009). Ai fini della gravità dell’irregolarità compiuta non è determinate l’incidenza sul risultato elettorale, assumendo precipua importanza il fatto che il soggetto cui è affidato il compito di gestire le operazioni elettorali sia assolutamente efficiente e in grado di svolgere il compito affidatogli con precisione e affidabilità, risulta tuttavia evidente che, proprio per corroborare tale giudizio, il provvedimento che dispone la cancellazione dall’albo per la sussistenza di una grave inadempienza deve necessariamente dare conto della oggettiva gravità dell’omissione o dell’errore compiuto (così TAR Veneto, sent. n. 529/2020).
18 Giugno 2024 Eugenio De Carlo
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