Disabilità e invalidità: novità sul procedimento semplificato
INPS – 5 giugno 2025
FISCO OGGI – 18 giugno 2024
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Novità su “prima casa under 36”, pronti i chiarimenti dell’Agenzia
18 Giugno 2024
L’Amministrazione finanziaria si sofferma sulle ultime disposizioni, introdotte dal decreto-legge Milleproroghe, in materia di acquisto agevolato per i giovani, facendo luce su alcuni punti
Riguardo agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, se l’acquirente, alla data di stipula del rogito, non è munito di certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024, può dimostrare ugualmente il rispetto dei requisiti se, anche successivamente alla firma, disporrà di una certificazione Isee riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 3 del Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023), con particolare riferimento a due disposizioni:
I principali chiarimenti della circolare
Riguardo agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, la circolare specifica che se il contribuente, alla data di stipula del rogito, non è munito di certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024, può dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione Isee riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
Inoltre, il credito d’imposta non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti, i quali, infatti, devono rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo avente le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifestino la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiarino di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge. L’atto integrativo:
Il credito d’imposta è riconosciuto al contribuente in relazione:
Si specifica, inoltre, che il beneficio fiscale non trova applicazione nell’ipotesi in cui il contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024; ciò tenuto conto del tenore letterale della norma, che fa riferimento al solo contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione
In riferimento agli atti stipulati nei mesi di gennaio e febbraio 2024, laddove gli acquirenti abbiano manifestato, tramite l’atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali di cui all’articolo 64, commi 6 e 7, del Dl n. 73 del 2021, l’atto definitivo di compravendita, stipulato nei primi due mesi del 2024, deve considerarsi “neutro” rispetto alla maturazione del diritto al credito d’imposta da riacquisto prima casa (articolo 7, legge n. 448/1998). In particolare:
Infine, nella circolare si precisa che per gli atti definitivi stipulati dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024, i quali, al ricorrere dei presupposti di legge, accedono al beneficio “prima casa under 36”, continuano a trovare applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 2021 (cfr paragrafo 4), relativamente alla disciplina del credito d’imposta da riacquisto (articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998).
Fonte: Fisco Oggi
INPS – 5 giugno 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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