In arrivo una soluzione per la gestione dei vincoli di cassa

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento n. 6.32 che integra l’articolo 6 (concernente “Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa”)

Servizi Comunali Bilancio Entrate comunali Finanza locale Mutui e prestiti Trasferimenti erariali
di Braccioni Ennio
20 Giugno 2024

 

Con un approfondimento pubblicato su questo sito lo scorso 11 giugno erano state messe in evidenza le difficoltà che incontrano gli Enti Locali nella gestione quotidiana delle entrate vincolate, a seguito delle indicazioni emerse dalla deliberazione n. 17/2024 della Sezione Autonomie della Corte dei conti. Con tale atto la Corte aveva notevolmente ampliato l'estensione della cassa vincolata, comprendendovi tutte le tipologie di vincoli previsti dall’ordinamento contabile, e cioè i vincoli derivanti dalla legge, quelli derivanti da indebitamento e quelli da trasferimenti aventi una specifica destinazione: di fatto ciò comportava una sostanziale equivalenza tra vincoli di competenza e vincoli di cassa, con l’unica esclusione dei vincoli formalmente costituiti dall’Ente, per i quali la stessa Corte ritiene ammissibile il solo vincolo di competenza.

Le difficoltà dei comuni erano soprattutto insite nella gestione dei fondi vincolati da legge, in particolar modo per quelle risorse per le quali è prevista una pluralità di destinazioni di spesa, come ad esempio le sanzioni del codice della strada ed i proventi derivanti dal rilascio dei titoli edilizi (ex oneri di urbanizzazione).

I due tentativi di modifica normativa della disciplina suddetta, volti a superare le difficoltà operative degli enti, seppure avviati nei mesi scorsi, non hanno sortito un effetto positivo, come peraltro evidenziato nell’approfondimento sopra ricordato, che concludeva con l’auspicio “” .... che venga presto trovata una soluzione legislativa per il superamento delle criticità che attualmente caratterizzano la gestione della cassa vincolata negli enti locali “”.

Ebbene, al terzo tentativo le richiese degli enti locali hanno trovato accoglimento: nella seduta del 18 giugno u.s. la Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. decreto Coesione), ha approvato l’emendamento n. 6.32 che, riprendendo i contenuti degli emendamenti presentati senza successo nelle precedenti occasioni, integra l’articolo 6 (concernente “Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa”) nel testo seguente:

“” Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 
«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse; 
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse; 
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

In concreto, per effetto di tale emendamento viene totalmente eliminato il vincolo di cassa per le entrate vincolate per legge (per le quali continuerà a sussistere il solo vincolo di competenza), mentre il vincolo di cassa continuerà a sussistere solo per le entrate derivanti da indebitamento e da trasferimenti aventi una specifica destinazione, come chiaramente affermato dal periodo che l’emendamento aggiunge alla fine dell’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL.

Ovviamente la modifica normativa di cui sopra non è ancora in vigore: a tal fine si dovrà attendere la ultimazione dei lavori della Commissione Bilancio e quindi sia la approvazione da parte dell’aula del Senato, già convocata per la giornata di martedì 25 giugno (aula che generalmente prende in esame il testo come licenziato dalla Commissione e per il quale non è escluso che il Governo ponga la questione di fiducia) nonché la successiva approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento, che dovrà avvenire entro il termine costituzionale del 6 luglio prossimo.


Articolo di Ennio Braccioni


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