MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta di Ambrogio Fichera
QuesitiSi richiede consulenza in merito alla richiesta di un utente che vorrebbe intraprendere l'attività di noleggio con conducente per persone disabili. Si precisa che lo stesso utente non è in possesso di licenza di N.C.C..
Qualora l'attività specifica rivolta ai soli disabili fosse realizzabile, quali sono i requisiti necessari per il suo svolgimento? L'attività deve essere dichiarata nel Comune di residenza del richiedente mediante la presentazione della DUA al SUAPE?
Non è specificato nel quesito se trattasi di veicolo di categoria M1. Infatti, l’Articolo 3, comma 11-bis del Decreto Legge 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, prevede che il contingente numerico debba ancora essere applicato unicamente per i veicoli di categoria M1 ovvero, ai sensi dell’Articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, autovetture con 8 posti più il conducente,
Per i veicoli di categoria M1, con il Regolamento previsto dall’Articolo 5 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” i comuni potrebbero rilasciare autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente riservate al trasporto di soggetti disabili, in deroga al contingente numerico previsto dallo stesso articolo e alla adozione di procedure ad evidenza pubblica (bando), purché i soggetti richiedenti possiedano i requisiti di cui agli Articoli 3, 6 e 8 della citata Legge 21/1992. Il suddetto regolamento comunale potrebbe prevedere la necessità di produrre idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva necessità del servizio e sancire la non trasferibilità dell’autorizzazione.
Se con riferimento alle autorizzazioni di NCC riservate ai disabili il regolamento comunale non stabilisce un numero predefinito, può essere applicato l’istituto della DUA da presentare al SUAPE del comune presso il quale si trova la sede operativa del vettore.
Per completezza, si cita il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale, all’Articolo 10-bis, comma 6, prevedeva che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.”. Il suddetto decreto ministeriale è stato annullato dal TAR Lazio con Sentenza n. 6068/2024 del 27/03/2024.
20 Giugno 2024 Ambrogio Fichera
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