Conto annuale 2024 – fissata la scadenza della rilevazione della consistenza del personale e delle spese sostenute dalle PA
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPersonale a part time verticale è collocato in reperibilità per prestazioni cimiteriali il sabato e domenica max 6mese. Il sabato prefestivo si eroga l'indennità di reperibilità ordinaria poiché giornata non lavorata. È corretto? Il CCDI riconosce anche l'indennità di disagio per lo stesso personale, è possibile riconoscere tutti e due gli emolumenti e il lavoro straordinario in reperibilità?
L’art. 24, c. 1, CCNL 21.5.2018 dispone:
“1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.”
Se il dipendente a cui si riferisce il quesito è reperibile di sabato (giornata non festiva e non di riposo settimanale), l’indennità è erogata nell’importo ordinario.
Quanto al lavoro straordinario, se il dipendente reperibile è chiamato in servizio, si applica il comma 6 dell’art. 24:
“6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7, e dell’art.38bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.”
In questo caso, però, non si ha diritto anche all’indennità di reperibilità.
L’indennità di disagio è regolata dall’art. 70-bis, CCNL 21.5.2018, nell’ambito della cosiddetta “indennità condizioni di lavoro”.
Essa è erogata, appunto, per remunerare lo svolgimento di attività disagiate.
Spetta alla contrattazione decentrata stabilirne la misura in funzione:
a) della valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) delle caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
Si tratta di un’indennità, dunque, slegata dalla reperibilità del personale e dunque se il dipendente reperibile è chiamato in servizio per svolgere un’attività fuori orario ma che la contrattazione decentrata ha individuato come disagiata, al dipendente spetterà, insieme allo straordinario per le ore lavorate, l’indennità per compensare quest’ultima (e non l’indennità di reperibilità) e sempre che nella stessa giornata non avvia svolto durante l’orario ordinario la stessa attività.
24 giugno 2024 Massimo Monteverdi
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Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
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