Conto annuale 2024 – fissata la scadenza della rilevazione della consistenza del personale e delle spese sostenute dalle PA
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn un ente senza dirigenza, è possibile sostituire temporaneamente un dipendente incaricato di EQ con funzioni dirigenziali, per il periodo di assenza dal servizio per ferie e congedo parentale con un dipendente, appartenente al settore diretto dal responsabile assente, inquadrato nell'area FEQ ma non titolare di funzioni dirigenziali? Qualora possibile l'ente è consapevole della necessità di adeguare previamente il ROUS e dell'impossibilità di erogare al sostituto uno specifico compenso.
Il quesito presenta il problema di sostituire un incaricato di EQ nelle sue funzioni dirigenziali durante la sua assenza per congedo ordinario o per congedo parentale.
Poiché, normativamente (e a differenza, ad esempio, del vicesegretario) non esiste un vice-incaricato di EQ, si ritiene che in caso di assenza del titolare le funzioni dirigenziali da lui svolte non siano delegabili ad altri dipendenti dello stesso settore, benché appartenenti alla stessa area di inquadramento.
In questo caso, se si rendesse indispensabile adottare provvedimenti di competenza dell’incaricato assente, il Regolamento uffici e servizi dovrebbe aver previsto che a sottoscrivere tali atti debba essere l’unico dipendente gerarchicamente superiore all’incaricato, cioè il segretario comunale.
In linea puramente teorica, il Sindaco potrebbe, ad esempio, revocare l’incarico all’EQ assente per ferie e attribuirne uno al funzionario non EQ per il periodo delle ferie, ma evidentemente si tratta di una soluzione priva di logica considerato che ogni anno il titolare dell’incarico ha diritto alle ferie e soprattutto perché la revoca dell’incarico va motivata e non può trattarsi di un semplice avvicendamento di personale.
Si può pensare che un’assenza prolungata del titolare, ad esempio un’aspettativa di un anno oppure un congedo straordinario di due anni, crei un vuoto di potere tale da prendere in considerazione l’affidamento ad altro funzionario EQ di un incarico ad interim.
Così come è legittimo che in tali circostanze l’ente valuti di affidare per uno o due anni l’incarico EQ a un funzionario della stessa area avente i requisiti necessari.
Nessun’altra ipotesi di sostituzione temporanea è prevista dal contratto.
24 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7525, sintomo n. 7622
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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