Utilizzo dell’avanzo vincolato per spese correnti

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
26 Giugno 2024

L'avanzo vincolato (dopo l'approvazione del rendiconto) può essere applicato a copertura di spese correnti relative al vincolo, anche se trattasi di spese ricorrenti? Mi potete indicare il riferimento normativo che lo permette?

Risposta

I vincoli di destinazione di un'entrata, siano essi specifici o generici, non rilevano solo nell'esercizio di competenza ma, se l'entrata non viene utilizzata entro l’anno, permangono anche negli esercizi successivi, e ciò vale sia per le entrate in conto capitale che per le entrate di parte corrente: tali entrate, in quanto accertate ma non impegnate in spesa entro il termine dell’esercizio, mantengono pertanto il vincolo che le caratterizza e confluiscono nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, quota che è immediatamente utilizzabile mediante applicazione al bilancio dell’esercizio successivo (paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2), e ciò vale anche in caso di esercizio provvisorio (articolo 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL).

Risulta irrilevante la natura, corrente o di parte capitale, della spesa finanziata da un’entrata vincolata (ovvero dalla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione), in quanto ciò che risulta determinante è la sussistenza del vincolo - sia esso derivante da legge, da indebitamento o da trasferimenti - che assicura il finanziamento della spesa medesima.

Per quanto concerne poi la competenza per la applicazione della quota vincolata dell'avanzo, consistendo tale variazione nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, si evidenzia che essa:

- è della giunta se il comune si trova in esercizio provvisorio (articolo 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL);

- è del responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) ovvero del responsabile del servizio finanziario se risulta approvato il bilancio (articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL).

25 giugno 2024             Ennio Braccioni

 

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