RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl nostro Ente vuole bandire un concorso per l'assunzione di n. 1 Agente PL, Area Istruttori.
In relazione all'eventuale riserva a favore di volontari SCU, si chiede:
L’art. 18, c. 4, D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, nel testo aggiornato dal D.L. n. 44/2023, dispone:
"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
Ipotizzando, ad esempio, un concorso per un istruttore amministrativo, si crea una frazione di posto pari a 0,15.
Dunque:
- se all’esito del concorso non risultano idonei, non è neppure creata la frazione di posto, che si costituisce solo in presenza della copertura del posto messo a concorso;
- se il concorso determina un vincitore, quell’assunzione costituisce dunque anche la frazione di riserva da cumulare per i successivi concorsi; se il concorso determina, oltre al vincitore, uno o più idonei, nel caso l’ente utilizzi la sua graduatoria per successive assunzioni, per ogni scorrimento andato a buon fine si cumulerà un’ulteriore frazione di posto pari a 0,15.
- anche se la norma che ha previsto la riserva è stata introdotta in sede di conversione, essa opera per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge: 23 aprile 2023.
25 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7526, sintomo n. 7623
INPS – 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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