MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNell’Ente si è votato per il rinnovo delle cariche. A che data bisogna cessare gli assessori? E il segretario?
Riguarda la cessazione per staff sindaco assunti in base all'art.90 ed in base all'art. 110 e per gli assessori si chiede se la data cessazione da indicare coincida con la data fine mandato oppure la data di fine elezioni del 10.06?
La proclamazione del Sindaco determina la data a partire dalla quale entra in carica la nuova amministrazione.
Gli assessori della giunta uscente rimangono perciò in carica fino al giorno precedente a quello della proclamazione.
Anche il Ministero dell’Interno riferisce a proposito che:
“(…) nel sistema di elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, la cui giunta si configura quale organo di diretta collaborazione del vertice politico legato ad esso da un vincolo essenzialmente fiduciario, si presuppone che il candidato Sindaco/Presidente della Provincia abbia già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell'espletamento dei compiti e nell'attuazione dei programmi con cui si presenta nella competizione elettorale.
In coerenza con tale sistema normativo, è ragionevole ritenere, anche allo stato attuale, che debba escludersi una prorogatio della vecchia giunta ben potendo l'organo di vertice dell'amministrazione nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.”
In relazione al segretario comunale, si rammenta innanzitutto che l’art. 99, TUEL dispone:
“2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.”
Pertanto, pur cessando con la proclamazione del nuovo sindaco, il segretario rimane in carica fino a eventuale nuova nomina e, nel caso in cui il sindaco neo-eletto non proceda a una nuova nomina, si ritiene confermato decorso 120 giorni dall’insediamento del sindaco.
Per quanto riguarda gli incaricati ex art. 90 TUEL ed ex art. 110 TUEL:
- l’art. 110, c. 3, TUEL dispone: “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica (…)”. Dunque, gli incaricati ex art. 110 cessano con la proclamazione del nuovo sindaco.
- la Corte di Cassazione (ord. n. 11242/2023) ha chiarito che è applicabile agli incarichi di staff la previsione di cui al comma 3 dell’art. 110 secondo cui «i contratti (…) non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica». Ne segue l’identica sorte per gli incaricati, i quali cessano con la proclamazione del nuovo sindaco.
26 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3099, sintomo n. 3170
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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