Indennità mancato preavviso dipendente con inabilità permanente al lavoro soggetta a pignoramento, in presenza di cessione del quinto

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
27 Giugno 2024

Ai fini del calcolo dell'importo da trattenere in busta per un pignoramento presso terzi in presenza già di una cessione del quinto, se il dipendente viene collocato in pensione anticipata per dichiarata inabilità permanete al lavoro da parte dell’INPS, l'eventuale indennità sostitutiva del mancato preavviso da corrispondere è soggetta a pignoramento? Per ciascun mese nel quale in busta paga verrà erogata tale indennità occorrerà ripetere il calcolo per stabilire la quota massima da trattenere?

 

Risposta

Per quanto attiene i dipendenti pubblici, la pignorabilità dello stipendio è regolamentata dal DPR 180/1950 che, all’art.1 comma 1, stabilisce che “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.

Nello stesso DPR 180/1950, l’art.2 delimita più precisamente il campo dell’impignorabilità al comma 1, come segue “Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato”.

Le predette norme, però, sono state oggetto di importanti “correzioni costituzionali” ad opera della Consulta che, in riferimento all’art. 1 comma 1, con sentenza Cost. 4 dicembre 2002, n. 506  (in Gazz. Uff., 11 dicembre 2002, n. 49) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

In riferimento all’art.2 comma1, poi, oltre ad aver corretto la norma ancora una volta con Cost. 4.12.2002 n.506. la Corte Costituzionale:

  1. con sentenza 25 marzo 1987, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 di questo decreto fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito valutato nei confronti del personale;
  2. con sentenza 26 luglio 1988, n. 878, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;
  3. con sentenza 19 marzo 1993, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 di questo decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c., anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti.

Da tanto discende che, il Giudice delle Leggi ha inteso uniformare la disciplina afferente la pignorabilità dello stipendio e di ogni altra forma di retribuzione dei dipendenti pubblici, a quanto disposto dall’art.545 cpc, con particolare riferimento ai commi 3° e 4° secondo cui:

Comma 3: “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato

Comma 4: “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

Dall’esame della normativa di riferimento, così come “integrata” dalle menzionate sentenze della Corte Costituzionale, le risposte ai quesiti proposti sono le seguenti:

  1. In base al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.545 cpc, anche le “indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento” sono soggette a pignoramento, per cui in esse è certamente ricompresa l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, a prescindere dalla natura del credito, per come si evince dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.2 comma 1 DPR 180/1950 (sancita da Cost. sent. n.878/1988) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
  2. Il calcolo del quinto da assoggettare a pignoramento, quindi, salvo diversa indicazione prospettata dal giudice dell’esecuzione, dovrà essere eseguito mese per mese sull’ammontare complessivo del netto da corrispondere risultante in busta paga (cfr. art.2 comma 1 DPR 180/1950: “[…] valutato al netto di ritenute […]”), comprensivo – come detto – dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso.

25 giugno 2024             Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7528, sintomo n. 7625

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×