Valutazione Ambientale Strategica per l'aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale

Risposta di Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
27 Giugno 2024

Il Piano di Classificazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio il cui obiettivo – assieme agli altri strumenti urbanistici vigenti – è quello del miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e in generale degli spazi fruibili dalla popolazione, mediante l’attribuzione di una diversa classe acustica in relazione alla classificazione urbanistica e quindi agli usi e funzioni presenti e ammessi dallo strumento urbanistico comunale - PRG; gli obiettivi del piano sono da conseguire attraverso la verifica del rispetto dei

limiti richiesti e l’attuazione di piani di risanamento acustico quando richiesti.

Il PCA deve configurarsi come un atto tecnico –politico di governo del territorio nel quale siano valorizzati gli aspetti di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico e sia garantita l’adeguatezza del clima acustico del territorio comunale alle attività esistenti e previste in ciascuna parte di esso.

 

L’art. 11 del D.Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica è avviata dall’Autorità procedente, contestualmente alla redazione del Piano e comprende

l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale, gli esiti delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione e il

monitoraggio.

Il comma 3 specifica che: la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La valutazione dell’aggiornamento del PCA viene effettuata attraverso il confronto/verifica con i criteri di cui all’ Allegato I del D.Lgs. 152/06 e smi. ed in particolare:

1. Caratteristiche del piano o del programma,

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Inoltre l’aggiornamento del Piano non deve comportare:

  • impatti negativi sul territorio,
  • non generare effetti cumulativi sulle principali componenti ambientali e sociali
  • non determinare impatti di natura transfrontaliera tali da introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali.
  • Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
  • Non incidere sulle “vulnerabilità ed emergenze” del territorio;
  • Non deve generare Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
  • Non generare effetti negativi su aree o paesaggi riconosciuti come “meritevole di protezione”.

Quindi se l’aggiornamento del PCA non genera gli effetti sopra indicati non necessita di un nuovo procedimento VAS, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi regionali che disciplinano la materia.

26 giugno 2024 Salvatore Di Bacco

 

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