Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAd un dipendente a cui sono state autorizzate 80 ore di straordinario elettorale può essere concesso riposo compensativo per le ore effettuate in eccedenza rispetto a quelle autorizzate con determina dirigenziale?
In materia di lavoro straordinario, vale il principio generale contenuto nell’art. 32, c. 7, CCNL 16.11.2022:
“7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.”
Il riposo compensativo deve essere un’alternativa scelta dal lavoratore in luogo del pagamento della relativa maggiorazione, ma deve riguardare le ore autorizzate non quelle effettuate senza autorizzazione, anche perché l’art. 32 è chiaro nello specificare che:
“2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.”
Si veda anche il Consiglio di Stato che ha precisato (sent. 26 ottobre 2010, n. 7625) quanto segue:
“(…) la circostanza fattuale (e dimostrabile) che il pubblico dipendente abbia effettuato lavoro straordinario non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione: una simile posizione legittimerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità.”
Tale principio generale trova eccezione, rileva la stessa sentenza, "quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio (e al riguardo si parla di autorizzazione implicita), ma, nel rispetto dei principi costituzionali, deve pur sempre trattarsi di esigenze “indifferibili ed urgenti” da dimostrare nello specifico."
Dunque, in assenza di autorizzazione e sempre che non si sia trattato di dimostrate esigenze indifferibili e urgenti, le ore svolte in più dal dipendente non gli possono essere retribuite.
Se le ore lavorate in più mai autorizzate dal responsabile non possono essere retribuite, esse non possono nemmeno essere recuperate.
28 giugno 2024 Massimo Monteverdi
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