MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Focus sulle modifiche al Codice della Strada - Parte 4
Servizi Comunali Artt. 186-187 CdS Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 1 c. 1, lett. b), inserito nel capo I concernente guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, innova in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell’art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.
La struttura della disposizione
L’art. 187 disciplina la guida in stato di alterazione psico-fisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che rendono pericolosa la guida, stante l’induzione di alterazioni delle funzioni cognitive-percettive-comportamentali in grado di influenzare attenzione, concentrazione e adeguatezza di riflessi agli stimoli, indispensabili alla sicurezza della circolazione.
Si tratta di un reato comune di pericolo astratto (nella specie, contravvenzione), teso a salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada, che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo che sta guidando.
Il quadro sanzionatorio è analogo a quello previsto per l’ipotesi di ebbrezza grave: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro, unitamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente da 1 a 2 anni (o della revoca della patente in caso di “recidiva nel triennio”) e della confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Il comma 1-bis reca l’aggravante secondo la quale se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale “le pene ... sono raddoppiate” e si affianca la revoca della patente.
Tuttavia, a differenza dello stato di ebbrezza da alcool, non è previsto un valore percentuale di principio attivo di sostanza oltre il quale poter ritenere che il soggetto si trovi sotto l’effetto di stupefacente e che consenta la punibilità anche in assenza di sintomi evidenti di alterazione.
Infatti, la fattispecie de qua è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo “stato di alterazione”, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida; dall’altro, l’accertamento tramite analisi di laboratorio della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze (stupefacenti o psicotrope), a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto (cfr. Corte Cost., 27/7/2004, n. 277).
Quindi, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 è necessario l’accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo (Cass. Pen., sez. IV, 25/5/2023 n. 22682).
Il nuovo reato di “guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”
Nella rubrica e nei commi 1 e 1-bis - per porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito - il reato è riformulato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.
In sostanza, al fine di superare la dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, il nesso causale viene sostituito dal nesso meramente cronologico.
L’estensione dei casi di accertamento
Nel comma 2, viene estesa la possibilità degli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti a una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione anche ai nuovi accertamenti previsti dal comma 2-bis.
Le nuove modalità di accertamento
Infatti, il comma 2-bis, integralmente sostituito, prevede che:
Conseguentemente, nel comma 3, il presupposto che consente agli organi di polizia stradale di procedere all’accompagnamento del conducente sospetto presso strutture sanitarie - pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero fisse e mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale - per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici, al fine di accertare la presenza di stupefacenti o psicotrope, diventa l’ipotesi in cui non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di liquido salivare, unitamente al caso in cui il conducente rifiuti di sottoporvisi.
Il rinnovato ritiro cautelare della patente
Il comma 5-bis, integralmente sostituito, conferma, analogamente alla formulazione precedente, la possibilità per gli organi di polizia stradale, al fine di impedire al conducente la prosecuzione della condotta di guida, di disporre, ai sensi dell’art. 216, il ritiro della patente - da depositarsi presso il Comando - per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l’esito degli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5) non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo.
Inoltre, nel riproporre quanto previsto dal comma 2-quinquies dell’art. 186, si prevede che qualora il veicolo non possa essere affidato ad altra persona idonea (munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari) prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare - a spese del conducente - fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia.
La nuova misura cautelare della visita medica di revisione
Il nuovo comma 5-ter prevede che qualora non sia possibile “per qualsiasi motivo” procedere agli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5), ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo, la cui destinazione segue le sorti di quanto già stabilito nel comma 5-bis.
Inoltre, il prefetto, sulla base dell’esito positivo della prova preliminare, dispone “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici cui all’art. 119 c. 4, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 128 c. 2, in forza del quale è disposta la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti “con esito favorevole”.
Peraltro, si prevede che, ove il giudizio della commissione medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, in deroga all’art. 119 c. 5, il Prefetto dispone “sempre” la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.
Anche il comma 6, integralmente sostituito - con identica prosa - prevede che il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui commi 3, 4 e 5, disponga “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica cui all’art. 119 c. 4, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 128 c. 2. Anche in questo caso, ove il giudizio della commissione medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.
Le misure a carico dei conducenti non titolari di patente
Il nuovo comma 6-bis prevede che il conducente infra21enne, nei confronti del quale siano stati “accertati” i reati di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possa conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE ai sensi dell’art. 136, prima del compimento di 24 anni. Peraltro, qualora al momento della commissione dei citati reati, il conducente stava esercitandosi alla guida, gli effetti delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente si estendono all’autorizzazione all’esercitazione di guida, di cui sia eventualmente titolare, e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione prima del compimento di 24 anni.
Ai sensi del nuovo comma 6-ter, quando i reati di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti siano commessi da persona - sembra doversi presupporre ultra21enne - che non sia “munita” di patente, si applica:
La riduzione di durata della validità della patente
Il nuovo comma 6-quater, nel delineare un percorso di verifica dell’idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, prevede che, fermo restando quanto previsto dall’art. 126 relativamente alla durata e conferma della validità della patente di guida, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, ai sensi dei commi 6 e 8, la validità della patente non possa essere confermata:
La sospensione della patente in via cautelare
Infine, con la modifica recata al comma 8 si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto disponga anche, “in ogni caso”, la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
Osservazioni
La riforma avrebbe potuto costituire l’occasione per procedere a riformulare il comma 8, il cui incipit continua a prevedere la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, per un fatto che costituisce reato.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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