Conto annuale 2024 – fissata la scadenza della rilevazione della consistenza del personale e delle spese sostenute dalle PA
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAi sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, della Circolare Inps 11/2024, le somme previste dai contratti collettivi di lavoro ulteriori rispetto alla tredicesima (quindi il salario accessorio dei CCDI) nel mese di erogazione non vanno considerati ai fini della riduzione contributiva. Quindi nel mese di erogazione del salario accessorio l'imponibile da considerare per lo sgravio contributivo non deve tenere conto di tali somme. Lo sgravio si applica sulla retribuzione base di quel mese. Corretto?
Il paragrafo citato della circolare INPS n. 11/2024 recita:
“Inoltre, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.”
Ciò evidentemente, nel caso degli enti locali, non ha alcuna applicazione pratica poiché il salario accessorio non rappresenta una mensilità ulteriore prevista dal CCNL.
Si deve perciò considerare l’imponibile contributivo complessivo (compreso il salario accessorio) del mese interessato che, se superiore alla soglia massima di legge, non dà diritto allo sgravio.
La circolare infatti rileva:
“(…) le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio; (…)”.
1 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7535, sintomo n.7632
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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