Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Ambrogio Fichera
QuesitiViene alla luce che illo tempore furono assegnate licenze NCC senza bando né regolamento. Oggi ci viene chiesto di revocare una licenza poiché carente dei requisiti obbligatori (licenza acquistata con subingresso ad una cifra tutt'altro che irrisoria): come possiamo "regolarizzare" la situazione? Successivamente all'avvio del procedimento per la revoca, qual é il modo più corretto di agire?
L’Articolo 7 della Legge Regionale Lazio 26/10/1993, n. 58, recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’Articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21” dispone che l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso.
Un eventuale annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati senza regolamento e senza bando dovrebbe sottostare a quanto previsto in proposito dall’Articolo 21-novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale, al comma 1, prevede che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo….”.
Dalla richiesta di quesito sembra di capire che il suddetto termine di un anno di cui al citato Articolo 21-novies della Legge 241/1990 sia già abbondantemente trascorso.
L’Articolo 17 della Legge Regionale Lazio 26/10/1993, n. 58 sopra citata elenca, al comma 1, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, Il successivo comma 5-bis stabilisce che il venir meno di uno o più dei suddetti requisiti, nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui all’Articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), della medesima legge regionale comportano la cancellazione dal ruolo, nonché, conseguentemente, la revoca dell’autorizzazione. Infine, il comma 5-ter del medesimo Articolo 17 prevede che le Camere di Commercio, anche in collaborazione con i comuni, verifichino, almeno ogni tre anni, la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al ruolo.
L’autorizzazione può inoltre essere revocata nei casi previsti dall’Articolo 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Ove sussistano le condizioni per la revoca dell’autorizzazione come sopra riportate, in quanto sono venuti a mancare uno o più requisiti di legge sarà necessario avviare il relativo procedimento con l’invio della comunicazione prevista dall’Articolo 7 della Legge 241/1990 redatta con le modalità e i contenuti di cui al successivo Articolo 8 della medesima legge.
2 luglio 2024 Ambrogio Fichera
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3104, sintomo n. 3175
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Excursus normativo e situazione attuale
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 marzo 2025, Prot.n. 127533/2025 e allegati (3)
Risposta di Ambrogio Fichera
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: