Proroga tecnica nel valore dell'appalto

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
02 Luglio 2024

Nel calcolo del valore totale di un appalto è corretto calcolare anche la possibile "proroga tecnica" ex art.120 co.11 del d.lgs.36/2023? Dato che, a differenza del previgente Codice, il suddetto decreto non fissa un termine massimo per la proroga tecnica (in precedenza il termine era di massimo 6 mesi), su quale base si può/deve calcolare il valore di detta proroga?

Risposta

L’art. 14 comma 4 del vigente Codice d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

L’art. 120 dello stesso Codice rispettivamente ai commi 10 e 11 dispone che:

  • nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
  • in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Pertanto, solo il caso sub a) in quanto previsto nell’an e nel tempus appare riconducibile alla stima del valore ai sensi del predetto art. 14 Codice, mentre il caso sub b) sia per l’eccezionalità (quindi, imprevedibilità) della ipotesi sia per l’incertezza del tempo (strettamente necessario, ma non noto quanto), non appare rientrare nell’alveo operativo del predetto criterio di stima legale.

Del resto, come osservato dal Consiglio di Stato nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice, Si è mantenuta, nel comma 10, la disposizione sull’opzione di proroga, contenuta nel comma 11 dell’art. 106, provvedendo tuttavia a distinguere questa fattispecie – che sostanzialmente rientra nella previsione del comma 1, lett. a) – dalla c.d. proroga tecnica, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti. Nel testo dell’art. 120 proposto è stato pertanto eliminato dal comma 10, relativo all’opzione di proroga, il riferimento, contenuto nell’art. 106, comma 11, al “tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente” ed è stato inserito un apposito comma 11, che disciplina specificamente la c.d. proroga tecnica. Per quest’ultima, è stata esclusa la possibilità per l’amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente “subisce” una proroga che è indipendente dalla sua volontà. 


2 luglio 2024                     Eugenio De Carlo

Per i clienti Halley: ricorrente QS n.3106, sintomo QS n.3177 

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