Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede come trattare lo straordinario elettorale svolto dai dipendenti oltre le ore autorizzate.
L’ARAN ha avuto modo di precisare (orientamento applicativo RAL1637) che anche nel caso del lavoro straordinario elettorale, le prestazioni di lavoro straordinario, in conformità alla regola generale sancita nell’art. 32, comma 2, del CCNL del 16.11.2022, devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente o dal responsabile del servizio (negli enti privi di dirigenza), in relazione alle effettive esigenze organizzative e di servizio (elettorali) da fronteggiare e che giustificano il ricorso all’istituto.
Il dirigente (o il responsabile del servizio) può autorizzare (sempre in via preventiva in relazione alle varie esigenze elettorali presentatesi, e non a conclusione dell’arco temporale di riferimento) l’effettuazione di prestazioni straordinarie, in presenza delle esigenze dallo stesso attestate con la propria autorizzazione (e con assunzione di responsabilità anche per ciò che attiene alla spesa), solo nei limiti delle risorse effettivamente assegnate a tale titolo e disponibili.
Nell’ambito del monte orario generale per prestazione di lavoro straordinario elettorale, il dirigente o il responsabile del servizio decide, assumendosi ogni responsabilità in proposito, quando e in che misura i lavoratori individuati effettueranno le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, in modo da garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle operazioni.
Non è conforme alle clausole contrattuali e alla ratio del lavoro straordinario una autorizzazione generalizzata allo straordinario né che possano essere i dipendenti a decidere autonomamente quando effettuare le prestazioni di lavoro straordinario, magari privilegiando le esigenze personali o in modo comunque da utilizzare, secondo il proprio giudizio, tutte le ore di lavoro di straordinario disponibili.
L’ARAN sottolinea come sia “evidente il contrasto di un tale comportamento gestionale con la chiara disciplina contrattuale e con quanto sopra detto in ordine alla precisa responsabilità che incombe sul dirigente o sul responsabile del servizio che organizza il lavoro e richiede prestazioni di lavoro straordinario (nel caso in esame si tratta del dirigente competente che ha organizzato il lavoro elettorale, nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno e delle eventuali norme di legge in materia)”.
Secondo l’ARAN spetta “ad ogni dirigente controllare il proprio personale ed evitare ogni possibile forma di scorrettezza o abuso, garantendo il pieno rispetto della disciplina contrattuale in sede di applicazione dei vari istituti (normativi ed economici), impedendo ogni possibile ed imprevisto oneri o costi aggiuntivi”.
Quindi, se da un lato l’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario deve tenere conto dei vincoli derivanti dalle risorse disponibili, dall’altro, una volta che viene richiesta la prestazione questa deve essere remunerata, indipendentemente dai vincoli e dai limiti finanziari.
Lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 27912/2024, pubblicata lo scorso 28.06.2024, con la quale viene ribadito che costituisce una condizione fondamentale l’autorizzazione del dirigente a svolgere prestazioni oltre il debito orario.
Una volta che l’autorizzazione (anche in forma implicita), ovvero la richiesta di prolungare l’orario di lavoro, provenga da chi ha il “potere” di disporla, sulla base dell’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, deve essere riconosciuto il compenso e, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalle norme legali e contrattali, la presenza dell’autorizzazione datoriale è il solo elemento che ne condiziona la riconoscibilità e la conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. che concerne il diritto alla remunerazione anche quando vengano violate disposizioni a tutela del lavoratore.
A tal fine, secondo la Suprema Corte a nulla rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale, se mai, determina la responsabilità dei dirigenti che l’anno autorizzato.
I giudici di legittimità hanno chiarito che per autorizzazione, nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che prestazioni si siano svolte con il consenso del datore di lavoro pubblico e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. L’esistenza del consenso, una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessaria la remunerazione e ciò anche ove l’autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo.
Pertanto, il lavoro straordinario eseguito dai lavoratori con il consenso del dirigente/responsabile dovrà essere remunerato secondo le regole tracciate dal citato art. 32, comma 5, CCNL 16.11.2022.
3 luglio 2024 Angelo Maria Savazzi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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