Competenza giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale
TAR Sicilia, Palermo, Sezione I - Sentenza 12 marzo 2025, n. 550
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'Ente faceva parte di un consorzio, nel 2022 è uscito dallo stesso, vi è stato un tentativo di mediazione per somme che lo stesso richiede all'Ente. Nell'avanzo accantonato per fondo rischi contenzioso sono stati inseriti i costi dei legali e non le quote richieste quale indennità risarcitoria. Abbiamo ricevuto citazione in tribunale e vorremmo vincolare avanzo libero applicandolo al bp in corso al fondo rischio contenzioso. E' corretta la procedura?
La applicazione al bilancio in corso di gestione della quota libera dell’avanzo per la finalità indicata nel quesito non solo è corretta, ma è, nei termini che seguono, doverosa.
A norma dell’articolo 193, comma 2, del TUEL il consiglio comunale, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, è tenuto a verificare la permanenza degli equilibri di bilancio (c.d. salvaguardia degli equilibri di bilancio): qualora la situazione dell’ente presenti situazioni di squilibrio, anche solo potenziali (come è appunto la fattispecie di una citazione volta ad ottenere il pagamento di un credito in danno del comune per il quale il bilancio non contempli il finanziamento) il consiglio è tenuto ad adottare le necessarie misure di riequilibrio.
Nel caso indicato nel quesito si tratta di una spesa potenziale (in quanto dipendente dalla pronuncia della autorità giudiziaria) ed i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile impongono in casi di tal genere di accantonare prudenzialmente in un fondo rischi (o fondo contenzioso) un importo rapportato all’eventuale soccombenza nel giudizio, classificando la eventualità della soccombenza come probabile, possibile o remota (si vedano al riguardo, tra le tante: Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibera n. 37/2023; sez. reg. contr. Campania, delibere n. 240/2017, n. 7/2018 e 125/2019; sez. reg. contr. Lazio, delibera n. 18/2020; sez. reg. contr. Lombardia, delibere n. 69/2020 e 43/2022), ed accantonando quindi un importo commisurato alla somma vantata dal soggetto creditore, importo che, sulla base dei criteri ricordati e a prudente valutazione dell’Ente, può anche coprire totalmente il rischio.
Al riguardo si evidenzia comunque che il successivo comma 3 del citato articolo 193 prescrive che ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate le possibili economie di spesa e tutte le entrate (ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale ma solamente con riferimento a squilibri di parte capitale) e che qualora non possa provvedersi con tali modalità è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
4 luglio 2024 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n.5173, sintomo n.5213
TAR Sicilia, Palermo, Sezione I - Sentenza 12 marzo 2025, n. 550
Corte Costituzionale – Sentenza 27 marzo 2025, n. 36 e comunicato
ANAC – Comunicato in GU n.299 del 21-12-2024 (delibera n. 552 del 6 novembre 2024)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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