Registrazione webinar "Le deroghe ai requisiti dell’agibilità secondo il nuovo art. 24 del T.U. dell’edilizia - Legge 105/2024 “Salva Casa” "
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Risposta del Dott. Mario Petrulli
QuesitiA quale ufficio spetta controllare il territorio comunale inteso come verifica tra permessi di costruire e realizzazione degli immobili? A quale la verifica tra accatastamenti e realizzazioni degli immobili? Infine a chi la segnalazione del mancato accatastamento e/o difformità tra catasto e realizzazione degli immobili?
La vigilanza edilizia sul territorio spetta al dirigente dell’ufficio tecnico (art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 380/2001): di conseguenza, tocca a tale dirigente la verifica tra permessi di costruire e realizzazione degli immobili. I regolamenti comunali e lo statuto possono prevedere forme di collaborazione fra uffici comunali.
Gli aspetti di illegittimità riguardanti gli accatastamenti, invece, sono di competenza dell’Agenzia del Territorio. Su tale aspetto, tuttavia, c’è una collaborazione fra ente locale e Agenzia. Ed infatti, la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 336-337, dispongono quanto segue:
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.
Si allega la circ. n. 10/2005 dell’Agenzia del Territorio.
5 luglio 2024 Mario Petrulli
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