Sul condono edilizio e i piani di recupero urbanistico
T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7286
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiIn sede di liquidazione indennità fine mandato al Sindaco uscente è emerso che le indennità mensili erogate alla Giunta non erano congrue con la classe demografica dell'ente. Visto che tale errore si ripete da almeno 3 mandati si chiede fino a dove debba estendersi il recupero delle somme indebite percepite dagli amministratori e se sia necessario segnalare un eventuale danno erariale alle autorità competenti.
Occorre tenere presente, evidentemente, l’istituto della prescrizione. Sul punto, v’è una ormai risalente indicazione del Ministero dell’Interno, che con nota 25.5.2010 n. 1599/TU/00/82 richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 16.6.2009, n. 3881, secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe di 5 anni.
La sentenza è riferita ad un amministratore di una regione, ma il Viminale, con operazione interpretativa poco motivata e poco convincente, ritiene di estenderla anche agli enti locali.
Tale tesi non appare corretta. Si ritiene che la prescrizione sia decennale, come del resto indirettamente ammesso dalla sentenza del Tribunale di Rieti 28.12.2022, n. 599 e sostenuto dal parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto 11.2.2011, n. 180, secondo il quale “trattandosi di ripetizione di cui all’art.2033 c.civ., 5 debba applicarsi il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art.2946 c.civ (da ultimo il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.4232/2010). Il termine sopramenzionato, infatti, opera ogniqualvolta la legge non preveda diversamente. Tale soluzione sembra applicabile anche rispetto ad un recupero da attuarsi nei confronti di soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio di tipo onorario, quali i Consiglieri di un ente locale”.
La segnalazione del danno erariale appare ineludibile.
8 luglio 2024 Luigi Oliveri
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