Riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce della nuova Legge n. 74/2025
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiCi è giunta la comunicazione da parte del Consolato della perdita di cittadinanza di una bambina in seguito al disconoscimento della paternità constatato da una sentenza della pretura di Monaco di Baviera.
Si chiede pertanto come procedere sia alla trascrizione degli atti sia per il passaggio in anagrafe.
La figlia risultava cittadina italiana per derivazione iure sanguinis dal padre cittadino italiano (articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91): per questo era stato a suo tempo trascritto il suo atto di nascita. Ora, invece, viene accertato giudizialmente che il genitore italiano non è il vero padre e che, pertanto, non poteva trasferire la cittadinanza italiana alla presunta figlia.
Il provvedimento di disconoscimento della paternità emesso da un’autorità straniera deve essere trascritto nel Comune italiano ove risulta registrato l’atto di nascita della disconosciuta, e successivamente annotato su tale atto (articolo 28, comma 2, lettera e), d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) utilizzando la formula 158, se sussistono i requisiti prescritti dagli articoli 64, 65 e 66 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.
In tale ipotesi in cui sia accertata la mancanza di veridicità della paternità - venendo meno quindi il riconoscimento di filiazione effettuato dal cittadino italiano nei confronti della minore, figlia di madre straniera, e, molto verosimilmente anche cittadina straniera - tutti gli atti relativi all'attribuzione della cittadinanza italiana alla figlia riconosciuta sono di conseguenza annullati.
Ciò sarà possibile sempre che la figlia medesima possegga altra cittadinanza, quella materna, per intenderci. Ciò comporta un accertamento al riguardo da farsi presso il Consolato competente per territorio.
Sarà emessa, nel caso la minore possegga altra cittadinanza, una attestazione del sindaco in ordine alla perdita della cittadinanza per effetto del disconoscimento della paternità che opera ex tunc. Detta attestazione verrà trascritta e successivamente annotata sull'atto di nascita, con la precisazione che la minore non è cittadina italiana dalla nascita per effetto del disconoscimento paterno.
Venendo meno il suo status civitatis, viene meno il presupposto giuridico perché possa rimanere iscritta in AIRE, dando comunicazione al nostro Consolato. Ne deriva la sua cancellazione per perdita della cittadinanza italiana come previsto dall'articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Quanto al cognome della ragazza, tutto dipende dalla normativa dello Stato di appartenenza come previsto dall'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218.
È adempimento della autorità straniera.
8 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3387, sintomo n. 3422
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 59 del 17 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: