MATERIALE WEBINAR | L’attività edilizia libera
30 gennaio 2024
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIl proprietario di un fondo vuole recintare il proprio terreno inserendo due cancelli lungo la strada di proprietà privata, che si ricongiunge alle due estremità ad una strada pubblica. Di detti cancelli intende fornire le chiavi ai proprietari che hanno diritto di enfiteusi. La strada, ricadente su terreni privati in cui grava il diritto di enfiteusi e che si dirama e prosegue nel territorio, è da considerare privata o a uso pubblico? Può recintare l'area fornendo la chiave agli aventi diritto?
In linea generale, secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 2 luglio 2024, n. 2052 e, in precedenza, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 22 giugno 2022, n. 5126; sent. 18 maggio 2020, n. 3158), l’uso pubblico di una strada richiede la sussistenza di tre concorrenti elementi, costituiti da:
a) l’esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada.
Da una valutazione sommaria sulla base dei dati desumibili dal quesito, sembrano assenti i requisiti di cui alla lett. a) e alla lett. c), rimanendo dubbio il requisito di cui alla lett. b); di conseguenza, ritengo che la strada in questione sia da considerarsi privata senza uso pubblico.
Per quanto concerne il rapporto fra proprietario ed enfiteuta, ritengo che la questione debba essere risolta fra le parti, non essendo rilevante per l’ente locale nella prospettiva dell’eventuale recinzione; volendo, comunque, dare una valutazione, ritengo che la consegna delle chiavi possa considerarsi, in linea di massima, non incidente negativamente sui diritti dell’enfiteuta e, quindi, potrebbe essere una soluzione facilmente praticabile.
Le valutazioni dell’ente locale, invece, riguardano l’incidenza edilizia della recinzione e dei cancelli: a tal proposito, ricordo che il Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 18 giugno 2024, n. 5464, ha affermato quanto segue: “La realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e di un cancello di mt 3,90x2,00 costituisce attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività, come di recente affermato dalla Sezione con n. 4191/2024 del 9.5.2024 (dalle cui conclusioni non si ravvisa motivo per discostarsi), con la quale, in particolare, si è chiarito che, in via generale, la posa di una recinzione - manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni - è solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale. Dunque, l'installazione di un cancello volto a delimitare la proprietà, se non accompagnata da opere edilizie di elevato impatto urbanistico, rientra nell'attività ‘libera' (v. C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 3036/2020), soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001)”.
11 Luglio 2024 Mario Petrulli
30 gennaio 2024
presentata dall'Avv. Mario Petrulli
TAR Campania, Napoli, Sezione VIII – Sentenza 19 ottobre 2021, n. 6548
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