Affidamento della gestione di un impianto sportivo

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Luglio 2024

L'ente è proprietario di un campo da tennis e recentemente è scaduta la convenzione stipulata con un tennis club per la gestione dello stesso. Alla luce del nuovo codice dei contratti e della riforma dello sport, si chiede se sia possibile, tenuto conto della realtà territoriale che vede una sola associazione di tennis presente sul territorio, procedere con un affidamento diretto.

Risposta

Come precisato dal MIT nei recenti pareri n. 2409 e 2441 del 17 aprile 2024, la disciplina specifica sugli affidamenti diretti previsti dall’art. 50 del vigente Codice de contratti prevista per gli appalti sotto soglia comunitaria non si applica alle concessioni di servizi, in questo caso servizio pubblico locale, precisamente di gestione d’impianto sportivo (art. 112 TUOEL e rientrante nella disciplina di riforma dei servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 201/22).

Per gli impianti sportivi si è chiarito in giurisprudenza che la redditività “deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.” (così Cons. Stato, V, n. 858/21 citata).

In particolare, trattasi di impianto sportivo privo di rilevanza economica, stante le caratteristiche descritte.

Il servizio di interesse generale è “non economico” quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.

Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri di punteggio e di relativa attribuzione rispetto al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Occorrerà procedere quanto meno ad una manifestazione d’interesse e, ove partecipi alcun soggetto associativo avente i requisiti richiesti, potrà procedere mediante concessione diretta.

Secondo recente giurisprudenza, peraltro, per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Allora, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dall’art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice (così TAR Parma, sentenza n.155/24).

12 Luglio 2024              Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3124, sintomo n. 3195

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