Incompatibilità assoluta componente di RSU con incarico in organismi istituzionali (consigliere comunale e regionale)
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn consigliere di un comune (inferiore ai 15.000 abitanti), neo-eletto, era membro del CdA della Fondazione di diritto privato e scuola paritaria "Asilo Infantile X" (nominato dal Sindaco della precedente amministrazione), la quale percepisce contributi dall'amministrazione comunale per la gestione della scuola dell'infanzia e paritaria. Si chiede se sia compatibile la carica di Consigliere comunale per una eventuale futura nomina di rappresentanti del Comune presso Enti e/o Istituzioni.
L’articolo 63, comma 1, punto 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente”.
Le osservazioni prodotte dal consigliere nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 69 del T.U.O.E.L. hanno determinato il consiglio comunale a deliberare nel senso della insussistenza della causa di incompatibilità in argomento. Tuttavia, la minoranza consiliare ritiene che il consigliere in questione possa influenzare il consiglio comunale in sede di adozione di eventuali deliberazioni riguardanti le condizioni di erogazione del contributo statale di cui alla legge n. 43/2005.
Come chiarito in giurisprudenza, le cause d’incompatibilità di cui all’articolo 63 sono ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, in quanto hanno la finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’istituzione locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220). In particolare, l’ipotesi prevista dal comma 1, n. 1), del menzionato articolo 63, è ravvisabile in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva. Sotto il profilo soggettivo, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di “amministratore” ovvero di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, con il termine “amministratore” il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti l’organo collegiale cui è affidata l’amministrazione di un ente, muniti o meno di poteri di rappresentanza (cfr. in tal senso, Cass., Sez. I Civ., sentenza 25.06.1987, n. 5594). Nel caso preso ad esempio e oggetto della pronuncia esaminate, il consigliere comunale è contitolare di una farmacia, il cui direttore responsabile è un altro soggetto. Tuttavia, come si evince dalla giurisprudenza sopra citata, ricorre senz’altro il presupposto soggettivo dell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 1 del T.U.O.E.L..
Dal punto di vista oggettivo, per quanto qui interessa, l’amministratore locale deve rivestire una delle citate qualità nell’ambito di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il venti per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente.
Per ciò che concerne, in particolare, le sovvenzioni, secondo la norma in commento queste non devono trovare origine in un obbligo stabilito dalla legge, devono avere il carattere della continuatività e devono essere caratterizzate da un’apprezzabile consistenza quantitativa, oggettivamente rapportata all’entità complessiva delle entrate annuali dell’ente sovvenzionato (cfr. Cass., Sez. I Civ., sentenza 27 giugno 1986, n. 4260). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “un ente deve ritenersi sovvenzionato dal comune ogni qualvolta riceva da questo, direttamente o indirettamente, erogazioni spontanee continuative di denaro o di altre utilità, realizzate anche mediante sgravi di bilancio ed accollo di spese” (cfr. Cass., Sez. I Civ., 21 settembre 1981, n. 5159).
Pertanto, ove in caso di nomina presso un altro ente occorrerà verificare il ricorrere o meno dei suddetti presupposti.
15 Luglio 2024 Eugenio De Carlo
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