Tipologia di atti e imposta di bollo

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
17 Luglio 2024

Si chiede se sull’autentica di firma di un modello per riscuotere un’indennità erogata dall'INPS debba essere apposta la marca da bollo.

Risposta

Non essendo specificata la natura dell’indennità né la natura dell’atto, reputo opportuno distinguere fra due fattispecie:

  1. la prima riguarda l’esenzione prevista dall’art. 9 tabella allegato B al d.P.R. n. 642/1972 relativa a “Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri”. Detti atti sono esenti da imposta di bollo.
  2. la seconda fattispecie riguarda le domande di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa, che possono essere presentate sia dagli eredi aventi titolo alla pensione di reversibilità, sia da eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, delle deleghe alla riscossione degli anzidetti ratei, rilasciate dagli eredi indicati al precedente punto, delle dichiarazioni di responsabilità rese, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione del certificato di morte del pensionato e dell’atto notorio attestante la qualità di erede, la quota di eredità spettante e l’attestazione di validità del testamento.

Per tali fattispecie è intervenuta una Risoluzione del Ministero delle finanze, 13 agosto 1996, prot. n. V/10/309/96 che ha precisato che solo nel caso in cui si tratti di eredi che hanno diritto alla pensione di reversibilità la documentazione posta in essere per ottenerla è esente dal pagamento dell’imposta di bollo in applicazione dell’art. 9, secondo comma, della tabella All. B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. In caso contrario, vale a dire quando la documentazione è prodotta da eredi in quanto i ratei insoluti fanno parte dell’asse ereditario, non potrà riconoscersi alcuna esenzione. L’Inps ha ribadito quanto chiarito dal Ministero delle Finanze e cioè che:

“Gli atti di seguito riportati, presentati da eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, sono soggetti all’imposta di bollo:

 

  • Domande di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa;
  • Deleghe alla riscossione degli anzidetti ratei;
  • Dichiarazioni di responsabilità rese, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione del certificato di morte del pensionato e dell’atto notorio attestante la qualità di erede, la quota di eredità spettante e l’attestazione di validità del testamento.

Sono invece esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della tabella Allegato B annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, gli anzidetti atti o parte di essi, prodotti da eredi aventi titolo alla pensione di reversibilità”.

In conclusione, in linea generale vale il principio della esenzione posto dall’art. 9 tab. all. B d.P.R. n. 642/1972, a meno che il documento per il quale viene richiesta l’autentica non riguardi i cc.dd. ratei maturati e non riscossi.

15 Luglio 2024              Liliana Palmieri

 

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