La reintroduzione del delitto di peculato per distrazione

I chiarimenti del nuovo art. 314-bis c.p.

Servizi Comunali Amministratori locali Trasparenza
di Piccioni Fabio
16 Luglio 2024

 

Dopo ben 5 riforme, in 8 anni, apportate - dalla L. 6/11/2012 n. 190; dalla L. 27/572015 n. 69; dalla L. 9/1/2019 n. 3; dal D.Lgs. 14/7/2020 n. 75 e dal D.L. 16/7/2020 n. 76, convertito nella L. 11/9/2020 n. 120 - ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, si apre un nuovo capitolo transitorio di modifiche al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, in attesa dell’annunciata definitiva abrogazione del delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), unitamente alla riformulazione integrale del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Il D.L. 4/7/2024 n. 92
L’art. 9 D.L. 4/7/2024 n. 92, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, c.d. “decreto carceri”, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 5 luglio 2024, oltre a proporre un pacchetto di riforme per rafforzare la sicurezza e l’efficienza degli istituti penitenziari, introduce nel codice penale una disposizione supplementare all’art. 314. 

L’intento, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, sarebbe quello, accanto alla diminuzione del sovraffollamento carcerario, “di chiarire definitivamente (in urgenza) la punibilità delle condotte di peculato per distrazione” che, introdotto con il codice Zanardelli nel 1889, modificato con il codice Rocco del 1930 e, poi, abrogato con la L. 26/4/1990 n. 86, continua a essere protagonista nelle aule giudiziarie.

Come ebbe a osservare la Consulta, fin dalla sentenza n. 448/1991, l'abolizione del peculato per distrazione non ha significato la decriminalizzazione di tutte le condotte ivi ricomprese, dato che molte di esse rientrano nel delitto di abuso d'ufficio. 

L’indebita destinazione di denaro o cose mobili

Art. 314-bis.
Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il peculato - amministrazione in modo disonesto - ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo l’imparzialità e il buon andamento, ma anche il patrimonio della pubblica amministrazione.

La condotta, consistente nell’appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, è simile a quella prevista dall’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., da cui si differenzia per la qualifica rivestita dal soggetto attivo.

Il nuovo art. 314-bis c.p., recante il delitto di Indebita destinazione di denaro o cose mobili costruisce una figura mediana tra gli artt. 314 (peculato) e 323 (abuso d’ufficio) c.p. - dei quali ricalca anche la formulazione - che disciplina un reato proprio, per violazione di doveri funzionali da parte di chi, pubblico ufficiale (secondo la definizione di cui all’art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (secondo la definizione di cui all’art. 358 c.p.), esercita mansioni pubbliche.

Presupposto è che si abbia, per ragione dell’ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile - da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile - altrui.

La condotta consiste nel “destinare” (distrarre) il bene a un uso diverso da quello previsto “da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità”.   

Restano, quindi, esclusi dal novero delle fonti i regolamenti, così come eventuali decreti ministeriali, circolari e/o delibere di enti pubblici. 

La rilevanza è attribuita alle sole regole vincolanti, previa espunzione degli atti amministrativi connotati da margini di discrezionalità - amministrativa, tecnica o politica. 
Ne deriva che non possono censurarsi penalmente gli atti viziati semplicemente da eccesso di potere. 

Peraltro, ai fini dell’integrazione del reato, occorre anche dimostrare:

  • il nesso causale con l’evento, alternativo, per cui dall’atto sia conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale (anche per altri) o un danno ingiusto (solo ad altri);
  • il dolo intenzionale, di talché l’evento di vantaggio o di danno è stato una conseguenza voluta e immediatamente perseguita, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, né quello diretto.

L’assetto punitivo prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Il richiamo all’art. 314-bis viene inserito anche nell’art. 322-bis c.p. che estende l’applicazione di alcune fattispecie di reato a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, oltre che ai membri delle Corti internazionali, agli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali.

Osservazioni
Al nuovo delitto, stante la sua collocazione topografica, risulta, indirettamente, applicabile la confisca del profitto del reato, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 322-ter c.p. - che riguarda espressamente i “delitti previsti dagli articoli da 314 a 320” - con possibilità, da parte dell’autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale alla polizia giudiziaria, che ne faccia richiesta per le proprie esigenze operative, i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro, ai sensi dell’art. 322-ter.1 c.p.

Manca, invece, un esplicito riferimento agli istituti previsti dagli articoli:

  • 317-bis c.p., che stabilisce la pena accessoria, perpetua o temporanea, dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • 322-quater c.p., recante la riparazione pecuniaria “equivalente al prezzo o al profitto del reato”, in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta illecita; 
  • 323-bis c.p., relativa all’attenuante speciale, a efficacia comune, in caso di particolare tenuità del fatto. 

che non appaiono, quindi, applicabili, in caso di condanna. 


Avvocato Fabio Piccioni

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