Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso in cui l'Ente deve liquidare compensi per avvocatura (anni 2020 e 2021) e per rup gara mensa anno 2021, si chiede se a questi compensi si deve applicare la tassazione ordinaria o separata.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato nella risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177 quanto segue:
“La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (cfr. anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.”
Nella stessa risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che qualora siano erogati redditi di lavoro dipendente riferiti a periodi d'imposta precedenti per effetto di cause giuridiche previste dall’art. 17, c. 1, lett. b), del Tuir, i predetti emolumenti sono assoggettati a tassazione separata.
La lett. b) appena citata recita:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (…)”.
Gli emolumenti citati nel quesito riguardano (in entrambi i casi senza specificare il motivo del ritardo nell’erogazione):
- compensi per avvocatura relativi al 2020 e al 2021
- incentivi tecnici al RUP per una gara di appalto del 2021.
Nel caso specifico, sembra dirimente quanto indicato con la risoluzione Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 43/E, la quale ha chiarito che nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata.
In entrambi i casi, trattandosi comunque di arretrati (da sentenze nel caso dei compensi per avvocatura, da gare d’appalto già concluse nel caso degli incentivi al RUP), la tassazione sarà senz’altro separata.
17 luglio 2024 Massimo Monteverdi
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