Concessione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di un’attività di ristorazione

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
20 Luglio 2024

Una pizzeria ha chiesto di occupare per circa 50 giorni, dalle ore 18:00 alle 01:00, tutta la strada antistante il locale con tavolini ed ombrelloni, avendo cura di lasciare un corridoio di 2m per il transito di mezzi di soccorso e pedoni.

Tenuto conto che la strada comunale ha due accessi e quindi le abitazioni poste dopo la pizzeria sarebbero comunque accessibili, si chiede se sia possibile provvedere alla chiusura della strada e all'autorizzazione di quanto richiesto.

Risposta

Il quesito pone una problematica di concessione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico a favore di un esercizio pubblico che va risolta alla luce delle vigenti disposizioni del Codice della strada e del regolamento comunale di occupazione del suolo pubblico.

La normativa di riferimento in materia di occupazione di suolo pubblico è costituita, principalmente, dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e, in particolare, dall’art. 20. Nei provvedimenti concessori vengono poi specificati i criteri e le condizioni per il riconoscimento della possibilità di occupare il suolo pubblico, che possono variare in base al contesto locale.

Il Comune valuterà la richiesta, che si auspica presentata in maniera dettagliata, con l’allegazione di prospetti grafici e di una relazione ampliamente esplicativa dello stato di fatto e di quello successivo alla concessione, tenendo conto della sicurezza stradale, della mobilità pedonale e veicolare, e della compatibilità dell’occupazione con le esigenze della collettività.

Ciò detto, la normativa di riferimento in materia di occupazione della sede stradale, come si è accennato, è costituita dall’art. 20 del Codice della Strada che, al suo primo comma, così recita:

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.”

Si specifica che, per strade di tipo E) ed F), si devono intendere le strade urbane di quartiere e le strade locali secondo le definizioni previste nell’art. 2 del C.d.S.

Inoltre, per l’accessibilità dei mezzi di soccorso è solitamente richiesta una larghezza libera di m 3,50 ed un’altezza libera di m 4,00.

La risposta apparrebbe, quindi, di senso negativo sulla base degli elementi forniti nel quesito, fermo restando che spetta però al Comune valutare se l’ipotesi prospettata sia sufficiente per garantire la sicurezza e l’accessibilità, bilanciando le esigenze dell’esercizio pubblico con quelle della sicurezza, della mobilità e dell’accessibilità.

18 Luglio 2024              Elena Conte

 

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