Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiDOMANDA:
L'Ente emette una ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento tarsu su anno 2011 e sentenza CTR passata in giudicato favorevole al contribuente.
Nel testo dell'ingiunzione, la stessa è emessa richiamando sia l'accertamento tarsu a suo tempo notificato, sia la sentenza CTR passata in giudicato.
Nella parte in cui l'ufficio ingiunge il pagamento, per mero errore materiale sbaglia di indicare l'importo e invece di euro 230,79 lascia scritto 124.038,45 (sarebbe l'importo dell'ingiunzione precedente ad altro contribuente). E' pur vero che lo schema riportato nella stessa pagina dell'ingiunzione (che si allega) è però chiaro e riporta l'importo di euro 230,79.
E' pur vero che viene richiamato sia l'atto di accertamento che la sentenza CTR passata in giudicato!!
Il contribuente fa però ricorso e nella proposta di mediazione propone " l'annullamento dell'atto impugnato per difetto proprio, consistente nell'intimazione di pagamento di un importo superiore di ben 123.827,45 pari al 99,83% rispetto a quello messo a ruolo, con riconoscimento delle spese e notifica del presente ricorso nella misura ridotta di euro 213,00 per compensi ed accessori ed euro 17 per spese notifica.
Si vorrebbe sapere come trattare nella fase di mediazione questo ricorso:
ovvero:
1) annullare il tutto, comunicandolo al professionista anche mezzo PEC e riemettere poi l'ingiunzione
2) Far verbalizzare dall'ufficio per la mediazione tributaria UMT che trattasi di mero errore materiale, comunicando al contribuente che l'importo ingiunto è da intendersi di euro 230,79 come indicato nell'importo totale dello schema e che allo stesso contribuente è evidente che trattasi di quell'importo in quanto proveniente anche da sentenza passata in giudicato CTR. Non solo, lo stesso contribuente dichiara che la controversia è inferiore ad euro 2582.20 per cui il contributo unificato è di 30 euro. A fronte di questo è evidente che conosce l'effettivo importo che l'ufficio vuole ingiungere.
RISPOSTA:
Conviene tentare di far riconoscere l’errore in fase di mediazione, altrimenti, se avete i termini ancora non decorsi, annullate e notificate di nuovo.
DOMANDA A CHIARIMENTO:
Trattandosi di un commercialista, che ricorre comunque in proprio in quanto l’importo è inferiore ai 3000 euro, è possibile procedere a rinotificare il tutto mezzo PEC avendola quest’ultimo anche indicata nel ricorso/mediazione, ai sensi del d.lgs. 217 del 13/12/2017, entrato in vigore il 27/01/2018?
RISPOSTA A CHIARIMENTO:
Si, la notifica a mezzo pec degli atti tributari è ammessa ai sensi del nuovo art. 60 DPR 633/72.
DOMANDA A CHIARIMENTO:
Il dubbio è che qui il contribuente, benché professionista (commercialista), agisce in qualità di contribuente persona fisica.
L’art. 7 comma 6 del decreto n. 193 aggiunge, infatti, un nuovo comma all’art. 60 del DPR n. 600/1973, secondo cui “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi”.
Può essere considerata valida la notifica dell'accertamento al commercialista (che ricorre in proprio per se stesso) sulla sua PEC professionale?
RISPOSTA A CHIARIMENTO:
Il tenore della norma ripercorre l’obbligo che i soggetti elencati hanno di possedere una casella di posta elettronica certificata, ma non può escludere lo strumento della PEC come mezzo efficace di notifica anche in capo al soggetto privato. Nel dubbio utilizzate la procedura di cui all’art. 149 bis c.p.c. il quale si applica indifferentemente dalla natura giuridica del soggetto oppure, meglio ancora ricorrete alle forme ordinarie di notifica, eliminando ogni dubbio interpretativo di una norma così recente da non avere ancora riscontro giurisprudenziale.
Dott. Luigi D’Aprano 21/03/2018
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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