Innanzitutto, l’art. 22, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:
“6. Nel caso di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL al personale incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale presso l’Unione si applica quanto previsto nel successivo art. 23, commi 4 e 5."
Se abbiamo ben compreso, il soggetto interessato, dipendente a tempo indeterminato dell'ente A:
- è stato autorizzato a svolgere un massimo di 12 ore settimanali extra nell'ente B, ex comma 557 (scavalco di eccedenza);
- svolge una parte dell’orario d’obbligo previsto per l'ente A, tramite apposita convenzione (ex art. 23, CCNL 16.11.2022), nell'ente B.
Inoltre, nell'ente A, il dipendente non è incaricato di EQ.
Ora, l’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022 dispone:
“5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.”
Dunque, l'ente B:
- può autonomamente attribuire un incarico di EQ secondo i propri criteri, regolarmente approvati dalla Giunta, facendosi interamente carico degli oneri della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, e sempre in proporzione alle ore prestate dal dipendente nell’ente B;
- può ritenere di corrispondere una maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione attribuita, ovviamente sempre con oneri a carico del proprio bilancio.
Evidentemente, l’ente di provenienza non contribuirà in ogni caso a tali oneri, poiché in quell’ente il soggetto non è incaricato di EQ.
18 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7608, sintomo n. 7705