Dipendente in aspettativa ex art. 110 TUEL, differenziali stipendiali e adeguamento limite del fondo

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
22 Luglio 2024

Un dipendente ex cat. D in aspettativa (per 3 anni dal 1.9.2022) ex art. 110 TUEL per assumere un incarico presso un altro comune può partecipare alle Progressioni Economiche Orizzontali (ora differenziali stipendiali) che bandirà il comune per l'anno 2024?

Tale dipendente deve essere calcolato nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato del 2024 quando si fa l'adeguamento del limite rispetto al 2016 in base alla differenza tra i dipendenti al 2024 e i dipendenti del 31.12.2018?

Risposta

Ricordiamo innanzitutto che l’art. 110, c. 5, TUEL dispone:

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

1) In relazione al primo quesito, si ritiene che il dipendente in aspettativa abbia titolo a partecipare alla selezione per l’attribuzione del differenziale stipendiale se possiede i requisiti previsti dall’art. 14, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;”.

Non è previsto cioè che possano partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti in servizio al momento dell’apertura della procedura, posto che il lavoratore in aspettativa rimane comunque dipendente a tempo indeterminato dell’ente.

Quanto alla possibilità che il differenziale gli sia effettivamente attribuito, bisogna rammentare che la successiva lettera d) prevede:

d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);”.

2) In relazione al secondo quesito, si ritiene che la soluzione sia contenuta nella circ. RGS n. 179877/2020:

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell’anno”.

Poiché al dipendente in aspettativa senza assegni non sono erogati cedolini stipendiali, al fine di tale adeguamento non potrà essere considerato tra il personale in servizio.

Tra l’altro, poiché lo stesso metro vale per l’ente dove il dipendente svolge l’incarico ex 110, in quest’ultimo ente il lavoratore sarà invece considerato poiché a suo nome sono emessi i relativi cedolini paga.

18 luglio 2024                Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7610, sintomo n. 7707

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