Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNel dicembre 2018 fu stilata una graduatoria provvisoria per rilascio autorizzazioni NCC. Per effetto del D.L.143/2018 il rilascio delle licenze venne sospeso e l'Ente non adottò mai la graduatoria definitiva. Essendo trascorsi diversi anni dall'adozione della graduatoria provvisoria, e considerato che il regolamento comunale fissa in anni 2 la durata delle graduatorie, in ragione dello sblocco del rilascio delle licenze si chiede se sia possibile approvare la graduatoria definitiva e poi procedere al rilascio della licenza.
Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni, «all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori», compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea». È quanto si legge nella sentenza n.137, depositata in data 19 luglio 2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.
E ciò in quanto è la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico».
È quindi rimasta del tutto inascoltata, ha osservato la sentenza, la preoccupazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione». La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività».
I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta» generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese».
Ciò detto, visto il considerevole lasso di tempo trascorso dall’approvazione della graduatoria provvisoria e alla luce della disposizione del regolamento comunale, emergono alcuni ipotesi alternative, tra cui:
Ovviamente, tale ultima ipotesi è percorribile ove i requisiti di allora siano ancora posseduti alla data attuale e siano coerenti con quelli ora richiedibili; diversamente, l’azione in autotutela appare necessitata.
22 Luglio 2024 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3118, sintomo n. 3209
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: