Rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
23 Luglio 2024

Nel dicembre 2018 fu stilata una graduatoria provvisoria per rilascio autorizzazioni NCC. Per effetto del D.L.143/2018 il rilascio delle licenze venne sospeso e l'Ente non adottò mai la graduatoria definitiva. Essendo trascorsi diversi anni dall'adozione della graduatoria provvisoria, e considerato che il regolamento comunale fissa in anni 2 la durata delle graduatorie, in ragione dello sblocco del rilascio delle licenze si chiede se sia possibile approvare la graduatoria definitiva e poi procedere al rilascio della licenza.

Risposta

Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni, «all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori», compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea». È quanto si legge nella sentenza n.137, depositata in data 19 luglio 2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018.

E ciò in quanto è la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico».

È quindi rimasta del tutto inascoltata, ha osservato la sentenza, la preoccupazione dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato (AGCM) volta a evidenziare che «l’ampliamento dell’offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all’esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall’incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione». La norma censurata ha pertanto causato, in modo sproporzionato, «un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività».

I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta» generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso «non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese».

Ciò detto, visto il considerevole lasso di tempo trascorso dall’approvazione della graduatoria provvisoria e alla luce della disposizione del regolamento comunale, emergono alcuni ipotesi alternative, tra cui:

  • procedere in autotutela, a fronte dell’approvazione della sola graduatoria provvisoria, agendo sulla rinnovazione/riapertura dei termini del bando, motivando adeguatamente la scelta di non dar seguito all’approvazione definitiva (al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che, fino alla approvazione definitiva degli atti, i partecipanti vantano la sola aspettativa alla conclusione della procedura);
  • ove la graduatoria provvisoria fosse stata approvata prima del “blocco”, potrebbe procedersi all’approvazione definitiva, motivando adeguatamente in ordine alla dilazione nel tempo derivante dalla disposizione di legge vigente. In altre parole, sarebbe stata imposta una sospensione dei termini dalla normativa primaria a prescindere dalla volontà comunale. D’altro canto, come è noto, la graduatoria provvisoria è un atto endoprocedimentale e solo l’approvazione degli atti consolida la posizione di chi in essa rientri, ai fini del computo del relativo termine di validità.

 

Ovviamente, tale ultima ipotesi è percorribile ove i requisiti di allora siano ancora posseduti alla data attuale e siano coerenti con quelli ora richiedibili; diversamente, l’azione in autotutela appare necessitata.

22 Luglio 2024              Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3118, sintomo n. 3209

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×