L’ARAN ha chiarito quanto segue:
“Alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine fissato dall'ente per il rientro anticipato dalla stessa, (…) ove il lavoratore non riprenda servizio, il rapporto di lavoro si risolve, senza diritto alla indennità di preavviso, come disposto dall’art. 14, comma 3 del CCNL del 14.9.2000.
Il lavoratore può sottrarsi all’effetto risolutivo qualora possa giustificare il mancato rientro con l'esistenza di un oggettivo e comprovato impedimento, che non gli abbia consentito di riprendere regolare servizio al termine dell'aspettativa o alla scadenza del termine fissato dall'ente.
L'effetto risolutivo non costituisce una conseguenza automatica e sempre necessaria della clausola contrattuale, nel senso che si determina, in ogni caso, a prescindere comunque da ogni possibile valutazione discrezionale in proposito del datore di lavoro pubblico.
Infatti, con la mancata ripresa del servizio alle scadenze stabilite, certamente si determina l'effetto risolutivo, ma spetta all'ente decidere se avvalersi o meno della risoluzione stessa.”
Il mancato rientro dall’aspettativa giustificato dalla presentazione di apposito certificato di malattia determina la sottrazione del lavoratore all’effetto risolutivo.
Nel periodo di malattia, il trattamento economico del lavoratore è quello fissato dall’art. 48, c. 11, CCNL 16.11.2022.
22 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7619, sintomo n. 7716